Reg. Delib. N. 3
Prot. N.
Seduta del 05/02/2009
|
COMUNE DI MAROSTICA Provincia di Vicenza |
OGGETTO: |
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) ANNO 2009. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI. |
L'anno duemilanove, addì cinque del mese di febbraio alle ore 20.30, nella Sala Consiliare del Castello Inferiore, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dr. Pierantonio Zampese il Consiglio Comunale.
N. |
Cognome e Nome |
P |
A |
1 |
SI |
| |
2 |
| ||
3 |
| ||
4 |
| ||
5 |
| ||
6 |
| ||
7 |
|
||
8 |
| ||
9 |
| ||
10 |
|
||
11 |
|
Partecipa altresì l’assessore esterno:
N. |
Cognome e Nome |
P |
A |
12 |
| ||
13 |
| ||
14 |
| ||
15 |
| ||
16 |
|
||
17 |
| ||
18 |
| ||
19 |
| ||
20 |
| ||
21 |
|
|
TOTALE |
|
P |
A |
Cuman Maria Angela |
|
SI |
Partecipa Il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Di Cindio
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) ANNO 2009. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI.
Relatore: ass.re Scettro Gianni
Con propria deliberazione n. 51 del 17.2.1993 - esecutiva - è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e determinato per l’anno 1993 l’aliquota nella misura unica del 5 per mille;
Con deliberazioni di C.C. n. 67 del 24.9.1998, n. 27 del 23.3.1999, n. 92 del 21.12.1999 e n. 8 del 13.02.2001 e n. 17 del 26.02.2002, n. 8 del 27.03.2003, n. 17 del 11.03.2005, n. 12 del 27.03.2007 è stato approvato e modificato il nuovo Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
Con deliberazioni di C.C. n. 4 del 12.03.2008 - esecutive - sono state determinate le aliquote per l’anno 2008 come in appresso indicato:
a) aliquota del 5 per mille sui fabbricati urbani destinati ad abitazione principale come definita dal 2 comma dell’art. 8 D.L.vo 504/92 e art. 5 del Regolamento comunale;
b) aliquota del 5 per mille sui fabbricati dati in locazione con contratti agevolati ai sensi dell’art. 2 - comma 3 - Legge 431/98 e art. 1 D.M. 5.3.99
c) aliquota del 7 per mille sui seguenti immobili:
*) fabbricati urbani classificati nelle categorie catastali dei gruppi:
- A) “diversi dall’abitazione principale “e dei fabbricati dati in locazione come sopra indicato
- B) -Collegi, scuole private ecc:
- C) -Negozi, magazzini, rimesse e autorimesse ecc:
- D) - Alberghi, fabbricati commerciali, industriali ecc:;
*) aree fabbricabili
*) terreni agricoli;
d) detrazione per l’abitazione principale è di euro 103,29 (cfr. 2° comma art. 55 Legge 23.12.1996 n. 662) limitatamente ai soggetti di cui alle lettere a) b) c) dell’art. 5 del nuovo regolamento comunale. Tale detrazione viene elevata a 154,94 euro limitatamente ai seguenti casi:
a) per i contribuenti pieni proprietari e/o usufruttuari e/o aventi ogni altro diritto reale che comporta il pagamento dell’imposta, solo ed esclusivamente dell’abitazione principale e sue pertinenze che al 31.12 dell’anno precedente a quello di imposizione abbiano n. 3 figli minori (ossia con meno di 18 anni di età) a carico;
b) per i contribuenti pieni proprietari e/o usufruttuari e/o aventi ogni altro diritto reale che comporta il pagamento dell’imposta, solo ed esclusivamente dell’abitazione principale e sue pertinenze, il cui nucleo familiare, risultante dall’anagrafe comunale al 31.12 dell’anno antecedente a quello di imposizione, sia composto da un soggetto non autosufficienti, con un grado di invalidità del 100% dichiarata dalla competente commissione dell’ULSS (cfr codici 04-05-06 della certificazione ASL);
I contribuenti che rientrano nelle fattispecie agevolative indicate alla lett. d) sub. b) devono depositare presso l’Ufficio Tributi copia della certificazione rilasciata dalla competente commissione ULSS attestante il grado di invalidità entro il termine di effettuazione del versamento dell’acconto relativo all’anno in cui verrà applicata la maggior detrazione. La mancata presentazione della documentazione non darà diritto all’applicazione della maggior detrazione.
ATTESO:
· che – a mente dell’art. 53, comma 16, della L. 23-12-2000 n. 388 (come sostituito dal comma 8 dell'art. 27, L. 28 dicembre 2001, n. 448) – il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
· che in base al disposto dell’art. 1, comma 169, della legge 296/2006 “gli enti locali deliberano le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
· che in base al disposto dell’art. 6, comma primo, del d.lgs. 30.12.1992, nr. 504 (come modificato dall’art. 1, comma 156, della legge 296 del 27/12/2006) l’aliquota è stabilita dal Consiglio Comunale.
CONSIDERATO che in base al disposto dell’art. 1, comma 7 del D.L. 93/2008, convertito in legge 126 del 24/07/2008, fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilita' interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, e' sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;
RITENUTO di confermare – per l’anno 2009 – le aliquote e le detrazioni deliberate per l’anno 2008;
Il Presidente terminata la relazione dichiara aperta la discussione, alla quale nessun componente consiliare interviene.
Si passa alle dichiarazioni voto.
Patassini: abbiamo detto da anni che la 1a casa è un diritto. Con due passaggi, uno di Prodi e uno di Berlusconi, ciò è stato affermato a livello legislativo. Siamo pertanto favorevoli.
Oliviero: la maggioranza è favorevole.
VISTI:
· il d.lgs. n. 504 del 30.12.1992 (e successive modificazioni) con il quale è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) a decorrere dall’anno 1993;
· il vigente del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
Acquisiti sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente espressi per quanto di competenza del Responsabile dell’Area 2^ Economico Finanziaria e dal medesimo responsabile (regolarità contabile) ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, nonché il visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D. Lgs.n. 267/2000 e dall’art. 65 comma 3^ del vigente statuto comuanle.
A seguito di votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito:
Presenti votanti n. 18
Favorevoli n. 18
Contrari n. ==
Astenuti n. ==
1) di confermare, per le motivazioni indicate in premessa, le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno 2009 come segue:
a) aliquota del 5 per mille sui fabbricati urbani destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, come definita dal 2 comma dell’art. 8 D.L.vo 504/92 e art. 5 del Regolamento comunale;
b) aliquota del 5 per mille sui fabbricati dati in locazione con contratti agevolati ai sensi dell’art. 2 - comma 3 - Legge 431/98 e art. 1 D.M. 5.3.99
c) aliquota del 7 per mille sui seguenti immobili:
*) fabbricati urbani classificati nelle categorie catastali dei gruppi:
- A) “diversi dall’abitazione principale “e dei fabbricati dati in locazione come sopra indicato
- B) -Collegi, scuole private ecc:
- C) -Negozi, magazzini, rimesse e autorimesse ecc:
- D) - Alberghi, fabbricati commerciali, industriali ecc:;
*) aree fabbricabili
*) terreni agricoli;
d) detrazione per l’abitazione principale è di euro 103,29 (cfr. 2° comma art. 55 Legge 23.12.1996 n. 662) limitatamente ai soggetti di cui alle lettere a) b) c) dell’art. 5 del nuovo regolamento comunale. Tale detrazione viene elevata a 154,94 euro limitatamente ai seguenti casi:
a) per i contribuenti pieni proprietari e/o usufruttuari e/o aventi ogni altro diritto reale che comporta il pagamento dell’imposta, solo ed esclusivamente dell’abitazione principale e sue pertinenze che al 31.12 dell’anno precedente a quello di imposizione abbiano n. 3 figli minori (ossia con meno di 18 anni di età) a carico risultante ;
b) per i contribuenti pieni proprietari e/o usufruttuari e/o aventi ogni altro diritto reale che comporta il pagamento dell’imposta, solo ed esclusivamente dell’abitazione principale e sue pertinenze, il cui nucleo familiare, risultante dall’anagrafe comunale al 31.12 dell’anno antecedente a quello di imposizione, si composto da un soggetto autosufficienti, con un grado di invalidità del 100% dichiarata dalla competente commissione dell’ULSS, (cfr codici 04-05-06 della certificazione ASL);
2) di dare atto che i contribuenti che rientrano nelle fattispecie agevolative indicate al comma 1 lett. d) sub. b) devono depositare presso l’Ufficio Tributi copia della certificazione attestante il grado di invalidità, rilasciata dalla commissione ULSS competente, entro il termine di effettuazione del versamento dell’acconto relativo all’anno in cui verrà applicata la maggior detrazione. La mancata presentazione della documentazione non darà diritto all’applicazione della maggior detrazione;
3) Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2009;
---- ==== o0o ====---
A seguito di votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito:
Presenti votanti n. 18
Favorevoli n. 18
Contrari n. ==
Astenuti n ==
la presente deliberazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.gs 267/00.