Relatore: ass.re Scettro Gianni

 

            Con propria deliberazione n. 51 del 17.2.1993 - esecutiva - è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e determinato per l’anno 1993 l’aliquota nella misura unica del 5 per mille;

 

            Con deliberazioni di C.C. n. 67 del 24.9.1998, n. 27 del 23.3.1999, n. 92 del 21.12.1999 e n. 8 del 13.02.2001 e n. 17 del 26.02.2002 e n. 8 del 27.03.2003 è stato approvato e modificato il nuovo Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

            Con deliberazioni di G.C. n. 78 del 16.12.2003 e di C.C. n. 6 del 16.02.2004 - esecutive - sono state determinate le aliquote per l’anno 2004 come in appresso indicato:

a) aliquota del 5 per mille sui fabbricati urbani destinati ad abitazione principale come definita dal 2 comma dell’art. 8 D.L.vo 504/92 e art. 5 del Regolamento comunale;

 

b) aliquota del 5 per mille sui fabbricati dati in locazione con contratti agevolati ai sensi dell’art. 2 - comma 3 - Legge 431/98 e art. 1 D.M. 5.3.99

 

c) aliquota del 7 per mille sui seguenti immobili:

*) fabbricati urbani classificati nelle categorie catastali dei gruppi:

- A) “diversi dall’abitazione principale “e dei fabbricati dati in locazione come sopra indicato

- B) -Collegi, scuole private ecc:

- C) -Negozi, magazzini, rimesse e autorimesse ecc:

- D) - Alberghi, fabbricati commerciali, industriali ecc:;

*) aree fabbricabili

*) terreni agricoli;

 

d) detrazione per l’abitazione principale è di euro 103,29  (cfr. 2° comma art. 55 Legge 23.12.1996 n. 662) limitatamente ai soggetti di cui alle lettere a) b) c) dell’art. 5 del nuovo regolamento comunale. Tale detrazione viene elevata a 154,94 euro limitatamente ai seguenti casi:

a)      per i contribuenti pieni proprietari e/o usufruttuari e/o aventi ogni altro diritto reale che comporta il pagamento dell’imposta, solo ed esclusivamente dell’abitazione principale e sue pertinenze che al 31.12 dell’anno precedente a quello di imposizione abbiano n. 3 figli minori (ossia con meno di 18 anni di età) a carico;

b)      per i contribuenti pieni proprietari e/o usufruttuari e/o aventi ogni altro diritto reale che comporta il pagamento dell’imposta, solo ed esclusivamente dell’abitazione principale e sue pertinenze, il cui nucleo familiare, risultante dall’anagrafe comunale al 31.12 dell’anno antecedente a quello di imposizione, sia composto da un soggetto non autosufficienti, con un grado di invalidità del 100% dichiarata dalla competente commissione dell’ULSS;.

e) di dare atto che i contribuenti che rientrano nelle fattispecie agevolative indicate alla lett. d) sub. b) devono depositare presso l’Ufficio Tributi copia della certificazione rilasciata dalla competente commissione ULSS attestante il grado di invalidità entro il termine di effettuazione del versamento dell’acconto relativo all’anno in cui verrà applicata la maggior detrazione. La mancata presentazione della documentazione non darà diritto all’applicazione della maggior detrazione.

 

 

 

            Dalle valutazioni effettuate in sede di formazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2005, al fine di consentire l’equilibrio della gestione corrente dello stesso e, tenuto conto della particolare situazione economica esistente nel nostro Comune, il Ragioniere Capo del Comune, in riferimento all’art. 5 del Regolamento I.C.I., propone quanto segue:

1)      di confermare per l’anno 2005, le stesse aliquote in vigore per l’anno 2004;

2)      di confermare per l’anno 2005 la detrazione per abitazione principale nella misura determinata per l’anno 2004;

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

            Udita la relazione dell’ass.re alle Finanze rag. Scettro Gianni;

 

            Visto il D.L.vo 30.12.1992 n. 504;

 

            Visto il D.L.vo 15.12.1997 n. 446

 

            Visto l’art. 5 del nuovo Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente espressi per quanto di competenza del Responsabile dell’Area 2^ Economico Finanziaria e dal medesimo responsabile (regolarità contabile) ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, nonché il visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D. Lgs.n. 267/2000 e dall’art. 65 comma 3^ del vigente statuto comuanle.

 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

 

 

D E L I B E R A

 

 

1) di confermare, per le motivazioni indicate in premessa, le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno 2005, come segue:

 

a) aliquota del 5 per mille sui fabbricati urbani destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, come definita dal 2 comma dell’art. 8 D.L.vo 504/92 e art. 5 del Regolamento comunale;

 

b) aliquota del 5 per mille sui fabbricati dati in locazione con contratti agevolati ai sensi dell’art. 2 - comma 3 - Legge 431/98 e art. 1 D.M. 5.3.99

 

c) aliquota del 7 per mille sui seguenti immobili:

*) fabbricati urbani classificati nelle categorie catastali dei gruppi:

- A) “diversi dall’abitazione principale “e dei fabbricati dati in locazione come sopra indicato

- B) -Collegi, scuole private ecc:

- C) -Negozi, magazzini, rimesse e autorimesse ecc:

- D) - Alberghi, fabbricati commerciali, industriali ecc:;

*) aree fabbricabili

*) terreni agricoli;

                                              

d) detrazione per l’abitazione principale è di euro 103,29  (cfr. 2° comma art. 55 Legge 23.12.1996 n. 662) limitatamente ai soggetti di cui alle lettere a) b) c) dell’art. 5 del nuovo regolamento comunale. Tale detrazione viene elevata a 154,94 euro limitatamente ai seguenti casi:

a)   per i contribuenti pieni proprietari e/o usufruttuari e/o aventi ogni altro diritto reale che comporta il pagamento dell’imposta, solo ed esclusivamente dell’abitazione principale e sue pertinenze che al 31.12 dell’anno precedente a quello di imposizione abbiano n. 3 figli minori (ossia con meno di 18 anni di età) a carico risultante ;

b)      per i contribuenti pieni proprietari e/o usufruttuari e/o aventi ogni altro diritto reale che comporta il pagamento dell’imposta, solo ed esclusivamente dell’abitazione principale e sue pertinenze, il cui nucleo familiare, risultante dall’anagrafe comunale al 31.12 dell’anno antecedente a quello di imposizione, si composto da un soggetto autosufficienti, con un grado di invalidità del 100% dichiarata dalla competente commissione dell’ULSS, (cfr codici 04-05-06 della certificazione ASL);

 

2) di dare atto che i contribuenti che rientrano nelle fattispecie agevolative indicate al comma 1 lett. d) sub. b) devono depositare presso l’Ufficio Tributi copia della certificazione attestante il grado di invalidità, rilasciata dalla commissione ULSS competente, entro il termine di effettuazione del versamento dell’acconto relativo all’anno in cui verrà applicata la maggior detrazione. La mancata presentazione della documentazione non darà diritto all’applicazione della maggior detrazione;

 

3) di trasmettere copia della presente deliberazione, entro 30 giorni dalla data di esecutività, alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze ai sensi della normativa vigente;

 

4) di disporre, altresì, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del dispositivo della deliberazione;

 

5) di introitare, la somma prevista, all’apposita risorsa del Bilancio 2004 ove è previsto l’adeguato stanziamento;

 

6) di dare atto che, in riferimento all’art. 13 della legge 289/2002 “Finanziaria 2003” il Comune di Marostica, non intende aderire ad alcuna forma di condono fiscale per l’imposta in oggetto;

 

7) di dare atto che, per quanto riguarda il disposto di cui all’art. 12 del Regolamento Comunale al personale dell’ufficio tributi spetta il compenso del 10% sulle maggiori somme riscosse a seguito di notifica atti di liquidazione e/o accertamento ICI,

 

8) di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione immediatamente esecutiva ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 e succ. modificazioni ed integrazioni.