DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 31/03/2009

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

1) di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2) di confermare per l’anno 2009 l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili I.C.I. già in vigore nell’anno precedente, che sarà applicata in questo Comune nella misura differenziata come segue::

 

del 5 per mille - aliquota ridotta – qualora non rientrino nelle fattispecie di esclusione dal pagamento dell’imposta previste dal D.L. 93/2008 (convertito in L. 126/2008) così come previsto anche dalla Risoluzione 4 marzo 2009, n. 1/DF Prot. 5914/2009 Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale, in favore di:

Ø      persone fisiche soggetti passivi, per unità immobiliare adibita ad abitazione principale qualora la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

Ø      soci assegnatari che adibiscono ad abitazione principale le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

Ø      anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

Ø      abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo grado del proprietario, usufruttuario o altro titolare di diritto reale, affinché vi dimorino abitualmente;

Ø      altri soggetti aventi diritto, secondo la normativa di legge e il regolamento comunale vigenti;

   del 6 per mille per i terreni agricoli;

   del 6,5 per mille per tutti i fabbricati non rientranti nelle altre categorie;

   del 7 per mille per le abitazioni sfitte;

   del 7 per mille per le aree fabbricabili.

3) di determinare in Euro 120,00 (euro centoventi/00) l'ammontare della detrazione per i soggetti aventi diritto;

4)      di dare atto che la detrazione di Euro 120,00 (euro centoventi/00) spetta anche nel caso di abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo grado del proprietario, usufruttuario o altro titolare di diritto reale, affinché vi dimorino abitualmente, in aggiunta agli altri soggetti aventi diritto;

5)      di  stimare:

6)      di Pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale la presente deliberazione ai sensi dell'ari 58 del D. Lgs. 446/97 e successive modifiche e integrazioni;

7) di rendere, con la seguente votazione resa per alzata di mano, il cui esito è stato riconosciuto e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori nel rispetto delle leggi vigenti:

Presenti:        14

Favorevoli:     13

Contrari:         0

Astenuti:      1 (Baesso)

la presente deliberazione, nel rispetto dell’art. 134, comma 4 del D.Lds. n. 267/2000, immediatamente eseguibile.