LA GIUNTA COMUNALE

             

PREMESSO che con delibera di G.M. n. 19 del 03.02.1997 e delibera di C.C. n. 2 del 24.02.1997 veniva determinato di applicare per l’anno 1997, l’aliquota ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) del 6 per mille per la prima abitazione e l’aliquota del 7 per mille per la seconda abitazione non locata;

 

CONSIDERATO che con delibera di C.C. n. 3 dell’11.02.1998 sono state confermate per l’anno 1998 le aliquote I.C.I. applicate nell’anno 1997;

 

CHE con delibera di C.C. n. 3 del 23.03.1999 sono state confermate le aliquote I.C.I. per l’anno 1999 applicate nell’anno 1998;

 

CHE con delibera di C.C. n. 6 del 28.02.2000 sono state confermate le aliquote I.C.I. per l’anno 2000  applicate nell’anno 1999;

 

CHE con delibera di G.M. n. 79 del 12.12.2000 sono state confermate le aliquote I.C.I. per l’anno 2001 applicate nell’anno 2000;

 

CHE con delibera di G.M. n. 61 del 19.11.2001 sono state confermate le aliquote I.C.I. per l’anno 2002 applicate nell’anno 2001;       

 

RILEVATO che con delibera di G.C. n. 94 del 25.11.2002 le aliquote I.C.I. per l’anno 2003 sono state rideterminate nel modo seguente, in considerazione delle mutate condizioni che avevano portato a determinare le aliquote ICI fino al 2002:

 

-  abitazione principale  e relative pertinenze        aliquota     5,5      per mille

-  pertinenze   (garages, ricovero attrezzi, ecc.)    aliquota     6               per mille

-  immobili industriali e commerciali                       aliquota      6            per mille

-  aree edificabili residenziali ed industriali           aliquota      7              per mille

-  seconde abitazioni di non residenti                    aliquota      7            per mille

-  seconde abitazioni di residenti                           aliquota      6,5      per mille

-  seconde abitazioni date in uso gratuito a

   parenti di 1° grado  residenti                               aliquota      6            per mille

 

 

CHE con delibera di G.C.n. 80 del 25.11.2004 sono state confermate le aliquote ICI deliberate per l’anno 2003, a valere per l’anno 2004;

 

RITENUTO opportuno mantenere le aliquote I.C.I. così come rideterminate con delibera di G.C. n. 94/2002,  anche per l’anno 2005;

 

VISTA la legge n. 662 del 23.12.1997;

 

VISTA la legge n. 449 del 27.12.1997;

 

VISTA la nota del Ministero delle Finanze n. 53427 del 13.12.1994 dipartimento del Veneto, in base alla quale se si intende applicare una aliquota superiore al quattro per mille è indispensabile adottare una apposita delibera;

 

VISTI i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

 

AD Unanimità di voti espressi nei modi e nelle forme di legge

 

D E L I B E R A

 

1)     di confermare, per le motivazioni di cui alle premesse, per l’anno 2005, ai fini del pagamento dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), le seguenti aliquote:

 

-  abitazione principale                                         aliquota    5,5            per mille

-  pertinenze   (garages, ricovero attrezzi, ecc.)  aliquota     6                 per mille

-  immobili industriali e commerciali                    aliquota     6               per mille

-  aree edificabili residenziali ed industriali        aliquota     7             per mille

-  seconde abitazioni di non residenti                  aliquota     7               per mille

-  seconde abitazioni di residenti                         aliquota     6,5            per mille

-  seconde abitazioni date in uso gratuito a

   parenti di 1° grado residenti                              aliquota     6               per mille

 

2)     di dichiarare la presente deliberazione, con voti unanimi, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, della legge 18.08.2000, n. 267.