PREMESSO che con delibera di G.M. n. 19 del 03.02.1997 e delibera di C.C. n. 2 del 24.02.1997 veniva determinato di applicare per l’anno 1997, l’aliquota ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) del 6 per mille per la prima abitazione e l’aliquota del 7 per mille per la seconda abitazione non locata;
CONSIDERATO che con delibera di C.C. n. 3 dell’11.02.1998 sono state confermate per l’anno 1998 le aliquote I.C.I. applicate nell’anno 1997;
CHE con delibera di C.C. n. 3 del 23.03.1999 sono state confermate le aliquote I.C.I. per l’anno 1999 applicate nell’anno 1998;
CHE con delibera di C.C. n. 6 del 28.02.2000 sono state confermate le aliquote I.C.I. per l’anno 2000 applicate nell’anno 1999;
CHE con delibera di G.M. n. 79 del 12.12.2000 sono state confermate le aliquote I.C.I. per l’anno 2001 applicate nell’anno 2000;
CHE con delibera di G.M. n. 61 del 19.11.2001 sono state confermate le aliquote I.C.I. per l’anno 2002 applicate nell’anno 2001;
RILEVATO che con delibera di G.C. n. 94 del 25.11.2002 le aliquote I.C.I. per l’anno 2003 sono state rideterminate nel modo seguente, in considerazione delle mutate condizioni che avevano portato a determinare le aliquote ICI fino al 2002:
- abitazione principale e relative pertinenze aliquota 5,5 per mille
- pertinenze (garages, ricovero attrezzi, ecc.) aliquota 6 per mille
- immobili industriali e commerciali aliquota 6 per mille
- aree edificabili residenziali ed industriali aliquota 7 per mille
- seconde abitazioni di non residenti aliquota 7 per mille
- seconde abitazioni di residenti aliquota 6,5 per mille
- seconde abitazioni date in uso gratuito a
parenti di 1° grado residenti aliquota 6 per mille
CHE con delibera di G.C.n. 80 del 25.11.2004 sono state confermate le aliquote ICI deliberate per l’anno 2003, a valere per l’anno 2004;
RITENUTO opportuno mantenere le aliquote I.C.I. così come rideterminate con delibera di G.C. n. 94/2002, anche per l’anno 2005;
VISTA la legge n. 662 del 23.12.1997;
VISTA la legge n. 449 del 27.12.1997;
VISTA la nota del Ministero delle Finanze n. 53427 del 13.12.1994 dipartimento del Veneto, in base alla quale se si intende applicare una aliquota superiore al quattro per mille è indispensabile adottare una apposita delibera;
VISTI i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
AD Unanimità di voti espressi nei modi e nelle forme di legge
1) di confermare, per le motivazioni di cui alle premesse, per l’anno 2005, ai fini del pagamento dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), le seguenti aliquote:
- abitazione principale aliquota 5,5 per mille
- pertinenze (garages, ricovero attrezzi, ecc.) aliquota 6 per mille
- immobili industriali e commerciali aliquota 6 per mille
- aree edificabili residenziali ed industriali aliquota 7 per mille
- seconde abitazioni di non residenti aliquota 7 per mille
- seconde abitazioni di residenti aliquota 6,5 per mille
- seconde abitazioni date in uso gratuito a
parenti di 1° grado residenti aliquota 6 per mille
2) di dichiarare la presente deliberazione, con voti unanimi, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, della legge 18.08.2000, n. 267.