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Oggetto: COMUNICAZIONE DATI I.C.I. PER L'ANNO 2009.
Per l'anno 2009 sono state confermate, con delibera di Consiglio Comunale n° 6 del 30.03.2009, le aliquote I.C.I. stabilite per l'anno 2008 e precisamente:
- nella misura del 4,5 per mille per l'abitazione principale, nei casi in cui l'imposta è dovuta;
- nella misura del 7 per mille per tutti gli altri immobili.
La detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nei casi in cui l'imposta è dovuta, è pari ad € 104,00.
L'art. 1 del Decreto Legge n° 93 del 27.05.2008, convertito, con modificazioni, dalle Legge n° 126 del 24.07.2008, ha stabilito l'esenzione dall'I.C.I. dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9. Sono esenti anche le relative pertinenze.
Con Risoluzione n° 1/DF del 04.03.2009, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito quali sono i casi di assimilazione ad abitazione principale, e precisamente:
- l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 3° grado, che la occupano quale loro abitazione principale.
I terreni agricoli sono esenti dall'imposta.
Il versamento può essere effettuato:
- sul c/c postale n° 88724083 intestato a "EQUITALIA NOMOS SPA - TONEZZA DEL CIMONE - VI - ICI";
- mediante modello F24;
entro le seguenti scadenze:
- 16 Giugno 2009 per la rata in acconto (versamento del 50% dell'imposta dovuta);
- 16 Dicembre 2009 per la rata a saldo (versamento del saldo dell'imposta dovuta).
Il versamento può essere effettuato anche in unica soluzione entro il 16 Giugno 2009.
Per chi effettua il versamento tramite modello F24, si precisa che il codice comune da indicare è D717 e che i codici tributo sono i seguenti:
- 3901: I.C.I. per l'abitazione principale;
- 3903: I.C.I. per le aree fabbricabili;
- 3904: I.C.I. per gli altri fabbricati.
Il comma 166 dell'articolo 1 della Legge 296 del 27.12.2006 ha stabilito che il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
La dichiarazione di variazione agli effetti dell'I.C.I., se dovuta, dovrà essere presentata utilizzando il modello ministeriale entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi; potrà essere consegnata personalmente al Comune oppure inviata a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno.
L'Ufficio Tributi rimane a disposizione per qualsiasi eventuale informazione o chiarimento in merito.
Il Funzionario Responsabile I.C.I.