Con la presente si comunica che per l’anno 2008 sono state confermate con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 21/03/2008 le aliquote I.C.I. stabilite per l’anno 2007 e precisamente:
- l’aliquota I.C.I. da applicare sul valore delle abitazioni principali come definite dall’art. 3 comma 55, della Legge 23.12.1996 n. 662 pari al 4,5 per mille;
- l’aliquota I.C.I. da applicare su tutti gli altri immobili pari al 7 per mille;
- la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale pari ad Euro 104,00.
Con Decreto Legge in data 28/05/2008 è stata abolita l'I.C.I. sull'abitazione principale e relative pertinenze, ad esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9 per le quali deve essere applicata l'aliquota del 4,5 per mille e la detrazione di € 104,00.
Ai sensi del Regolamento Comune sono considerate abitazioni principali e sono pertanto esentate dal pagamento dell'imposta anche le seguenti unità immobiliari:
§ abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 3° grado, che la occupano quale loro abitazione principale;
§ abitazione di anziano che assume la residenza presso istituto di ricovero, a patto che la stessa risulti sfitta;