VISTO il D.Lgs.vo 30.12.1992, n. 504, con il quale è stata istituita, a decorrere dall’anno 1993, l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
VISTI in particolare i seguenti articoli, nella loro versione vigente:
articolo 6 - Determinazione delle aliquote e dell’imposta
1. L’aliquota è stabilita dal comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l’aliquota del 4 per mille,
2. L’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro”;
articolo 8 – Riduzioni e detrazioni dall’imposta
2. Dalla imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
3. A decorrere dall’anno d’imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell’art. 6, l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l’importo di Euro 103,29, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato fino ad Euro 258,23, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale;
VISTO l’articolo 151 del D.Lgs.vo 18.8.2000, N. 267 che prevede “Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
VISTO l’articolo 42 del D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 che fra le competenze del Consiglio Comunale individua la “istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”;
VISTO il successivo articolo 48 che in merito alle competenze della giunta precisa che “compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento”;
RILEVATA, conseguentemente, in base alle disposizioni richiamate, la competenza della Giunta in merito alla determinazione delle aliquote e delle detrazioni relative all’imposta Comunale sugli Immobili;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n 3 in data 30.01.2004 con la quale è stata confermata la misura delle aliquote e delle detrazioni ICI per l’anno 2004;
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’ “I.C.I.”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27.03.1999;
VISTE le varie possibilità, consentite dalla normativa vigente, di differenziazione della misura delle aliquote e delle detrazioni così come elencate nell’apposito allegato al presente provvedimento;
RITENUTO di confermare le misure indicate anche per il periodo di imposta 2005;
Parere di regolarità tecnica e contabile : favorevole.
Foza, 16.03.2005
La Responsabile dell'Area Amm.va Contabile
f.to Alberti rag. Graziana
VISTO il parere espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativa - Contabile, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
VISTO il D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267;
Con voti UNANIMI LEGALMENTE ESPRESSI;
2) di dare atto che, tenuto conto delle misure delle aliquote e delle detrazioni approvate, della base imponibile consolidata e della crescita tendenziale del gettito derivante da nuovi fabbricati ed aree fabbricabili, la proiezione del gettito ordinario dell’Imposta Comunale sugli Immobili è stimabile, assieme al gettito derivante dall’attività di controllo, in circa 150.000,00.= Euro e concorrerà alla determinazione della previsione da inserire nel Bilancio di Previsione 2005;
3) di allegare copia del presente provvedimento alla documentazione del Bilancio di Previsione 2005;
4) di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario ogni adempimento in merito alla pubblicazione e informazione del contenuto del presente provvedimento secondo le disposizioni di legge vigenti e nel rispetto degli articoli 5 e 6 della Legge 27.7.2000, N. 212 “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;
5) di trasmettere, copia della presente deliberazione al Concessionario del Servizio Riscossione Tributi per gli adempimenti di competenza;
Aliquota |
CATEGORIA IMMOBILIARE |
DETRAZIONE |
Ordinaria: 7 per mille |
Tutti gli immobili soggetti ad imposta che non rientrino nelle categorie diversamente specificate. |
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Agevolata: 5,5 per mille |
1. Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e proprie pertinenze (cantine, box, garage, soffitte, ripostigli), ancorché autonomamente iscritte in catasto. L’assimilazione opera sia ai fini dell’aliquota che della detrazione. |
Detrazione di imposta di 103,29 Euro, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. L’agevolazione dell’assimilazione si traduce nella possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale. |
Ordinaria: 7 per mille |
Aree edificabili. |
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ALLEGATO ALLA DELIBERA di G.C. n.15 del 16/03/2005.