PROVINCIA DI VICENZA
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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)
ANNO 2006
L’UFFICIO TRIBUTI COMUNALE ricorda ai Contribuenti che entro il 30 GIUGNO 2006 deve essere effettuato il versamento della prima rata dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), dovuta per l’anno in corso , utilizzando solo ed unicamente il C.C.P. 15467368 intestato A: COMUNE DI CONCO SERVIZIO RISCOSSIONE I.C.-I. SERVIZIO TESORERIA VIALE MARCO POLI 2 36062 CONCO VI.
Si ricorda che anche quest’anno, ai sensi dell’art.18, comma 1 della legge finanziaria per l’anno 2001, il versamento dell’imposta complessivamente dovuta al Comune per l’anno in corso va effettuato in due rate delle quali, la prima entro il 30 giugno, pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
ALIQUOTE ANNO 2006: approvate con deliberazione di G.C. n. 9 dell’01.02.2006 sono rimaste invariate rispetto al precedente anno d’imposta:
ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze (autorimesse, cantine solai) |
5 per mille |
ABITAZIONE PRINCIPALE ANZIANI O DISABILI (con residenza presso l'istituto di ricovero) |
5 per mille |
TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI |
6 per mille |
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE |
Euro 104,00 * |
* Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 09.02.2005 è stato modificato il regolamento comunale I.C.I. inserendo l'articolo 6 bis "Detrazione per l'abitazione principale per particolari categorie di soggetti" il quale prevede che: "La detrazione per l'abitazione principale è fissata in € 180,00 per i Contribuenti con almeno tre figli conviventi e minorenni. Sono equiparati ai figli minorenni i figli studenti e i figli invalidi civili al 100%. I soggetti interessati potranno usufruire di questa maggior detrazione a condizione che ne sia opportunamente informato il Comune mediante trasmissione della dichiarazione di variazione"
AGEVOLAZIONI
Con deliberazione di C.C. n. 45 del 20.12.2002 è stata modificato il regolamento comunale I.C.I. e in particolare è stato previsto che dal 2003, è equiparata all’abitazione principale come intesa dall’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 504/1992 ,ai fini dell’aliquota ridotta e della detrazione d’imposta, l’unità immobiliare (e la relativa pertinenza) concessa in uso gratuito dal possessore ai parenti in linea retta entro il 1° grado (genitore/figlio) e da questi effettivamente utilizzata come abitazione principale, a condizione che questi ultimi vi abbiano trasferito la propria residenza, previa presentazione di una dichiarazione nei termini previsti.
NOVITA’ 2006: è stato modificato l’articolo 5 del regolamento comunale I.C.I. in tema di Esenzione per gli immobili utilizzati da Enti non commerciali
AREE EDIFICABILI: si ricorda che i valori medi di riferimento approvati con deliberazione di CC n. 41 del 28.09.2001 sono stati adeguati aumentando gli stessi nella misura del 10% con deliberazione di G.C. n.140 del 26.11.2002 (si veda manifesto esposto).
DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE: dall’anno d’imposta 2003 per tutti gli immobili oggetto di variazioni (trasferimenti, cambio valore dell’area edificabile…) è stato ripristinato l’obbligo della presentazione della dichiarazione di variazione di cui al decreto legislativo 504/92. Si ricorda al proposito che il termine di presentazione per le dichiarazioni di variazione (da compilare su modello ministeriale), coincide con quello fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Il modello in argomento potrà poi essere consegnato direttamente al Comune oppure inviato a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno.
Conco li’ 27.03.2006 F.TO IL FUNZIONARIO RESPONSABILE I.C.I.