Visto l’art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il quale recita: “Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità”;
Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dal comma 8 dell’art. 27 della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale recita: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all’IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
Richiamato in particolare l’art. 6 del D.Lgs. 502 del 1993, che al comma 2 prevede che: “L’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati…”;
Visto l’art. 7 del Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili avente ad oggetto “Determinazione dell’aliquota e dell’imposta”;
Considerato che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 19-01-2006, sono state fissate per l’anno 2006 le seguenti aliquote e agevolazioni:
· aliquota ordinaria: 7 per mille
· aliquota abitazione principale: 5 per mille
· abitazione in uso gratuito a parenti di primo grado residenti: 5 per mille
· pertinenze dell’abitazione principale: 5 per mille
· detrazione abitazione principale: Euro 103,29;
Considerato che il Regolamento Comunale, approvato dal Consiglio con delibera n. 19 del 28/02/2005, prevede l’applicazione dell’aliquota stabilita per l’abitazione principale anche alle relative pertinenze;
Visto l’art. 1, comma 156, della Legge 286 del 27/12/2006 (finanziaria 2007) che ha specificato la competenza del Consiglio Comunale in materia di delibera di aliquote I.C.I.;
Ritenuto, quindi, di approvare per l’anno 2007 le seguenti aliquote e detrazioni:
· aliquota ordinaria: 7 per mille
· aliquota abitazione principale: 5 per mille
· abitazione in uso gratuito a parenti di primo grado residenti: 5 per mille
· pertinenze dell’abitazione principale: 5 per mille
· detrazione abitazione principale: Euro 103,29;
Preso atto che, come previsto dall’art. 6 del Regolamento sull’Imposta Comunale sugli Immobili, alla data del 1° gennaio 2007 scatta l’adeguamento automatico dei valori venali delle aree edificabili in base all’indice ISTAT al 31/12/2006, pari al 3,6%
Acquisito in allegato alla presente il solo parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, non individuandosi, nella presente, riflessi contabili;
Con la seguente votazione, effettuata in forma palese, ai sensi di legge:
Presenti: quindici
Favorevoli: undici
Contrari: ///
Astenuti: quattro (Carlotto, Dal Zovo, De Franceschi, Granatiero)
1. Di approvare per l’anno 2007 le seguenti aliquote e detrazioni relativamente all’imposta comunale sugli immobili:
· aliquota ordinaria: 7 (sette) per mille
· aliquota abitazione principale: 5 (cinque) per mille
· abitazione in uso gratuito a parenti di primo grado residenti: 5 (cinque) per mille
· pertinenze dell’abitazione principale: 5 (cinque) per mille
· detrazione abitazione principale: Euro 103,29 (centotre/29).
2. Di prendere atto dell’aumento automatico del valore venale delle aree edificabili pari al 3,6% così come specificato nella tabella allegata (allegato sub A);