1)  di determinare per l’anno 2009, le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili, riconfermando quelle già deliberate per l’anno 2008 secondo le seguenti misure diversificate:

 

a)      Aliquota ridotta                                                                                             CINQUE PER MILLE

per l’abitazione principale

dei residenti,

loro pertinenze ed

accessori

 

b)     Aliquota                                                                                                            SETTE PER MILLE

per alloggi posseduti

in aggiunta

all’abitazione principale

(seconde case)

e loro pertinenze ed accessori

 

c)       Aliquota                                                                                                             SETTE PER MILLE

per immobili

diversi dalle abitazioni

 

d)      Aliquota                                                                                                             SETTE PER MILLE

per aree fabbricabili

 

2)  di riconfermare che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo si detraggono € 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

 

3)  di dare atto che:

-         il Decreto 27.05.2008 n. 93, convertito con modificazioni nella legge 24.07.2008 n. 126 ha stabilito, a decorrere dall’esercizio 2008, l’esenzione dell’imposta comunale sugli immobili per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e le eventuali pertinenze previste dal regolamento comunale;

-         che in base al predetto decreto, sono escluse dall’esenzione le abitazioni principali di categoria A1/A8/A9 (case signorili, ville, castelli);

-         che l’esenzione è estesa anche alle unità immobiliari assimilate all’abitazione principale del soggetto passivo per regolamento comunale;

 

4)  di precisare che l’imposta comunale sugli immobili è stata istituita con decorrenza dal 1993, ai sensi dell’art. 1 del D.lgs. 30 Dicembre 1992, n. 504, con delibera di G.C. n. 24 del 25-02-1993, esecutiva ai sensi di legge;

 

5)  di pubblicare per estratto la presente deliberazione sulla Gazzetta ufficiale, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.