1. di determinare per l’anno 2008, le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili secondo le seguenti misure diversificate:
a) Aliquota ridotta CINQUE PER MILLE
per l’abitazione principale
dei residenti,
loro pertinenze ed
accessori
b) Aliquota SETTE PER MILLE
per alloggi posseduti
in aggiunta
all’abitazione principale
(seconde case)
e loro pertinenze ed accessori
c) Aliquota SETTE PER MILLE
per immobili
diversi dalle abitazioni
d) Aliquota SETTE PER MILLE
per aree fabbricabili
2. di determinare, inoltre, che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo si detraggono € 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
3. di dare atto che oltre alle detrazioni di cui al precedente punto 2, spetta la nuova detrazione statale pari all’1,33 per mille della base imponibile, fino ad un massimo di € 200,00 a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie da A/2 ad A/7 come previsto dall’articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1992 introdotto dall’articolo 1 , comma 5, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244;
4. di prendere atto che l’imposta comunale sugli immobili è stata istituita con decorrenza dal 1993, ai sensi dell’art. 1 del D.lgs. 30 Dicembre 1992, n. 504, con delibera di G.C. n. 24 del 25-02-1993, esecutiva ai sensi di legge;
5. di pubblicare per estratto la presente deliberazione sulla Gazzetta ufficiale, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.