VISTO l’art. 4 della Legge 23 Ottobre 1992, n. 421, con la quale è stata conferita delega al Governo per il riordino della finanza degli Enti territoriali;
 
VISTO il D.Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 504, emanato per attuazione della delega predetta;
 
VISTO il Capo I del decreto che istituisce, dall’anno 1993, l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e ne disciplina l’applicazione;
 
RICHIAMATA la delibera della G.C. n. 24 del 25-02-1993 esecutiva ai sensi di Legge, di istituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili a decorrenza dall’anno 1993, come previsto al sopracitato D.Lgs. 504/92;
 
RICHIAMATE le deliberazioni di G.C. n. 118 del 28-10-1993, n. 130 del 06-12-1994, n. 5 del 21-02-1996, n. 37 del 20-03-1997, n. 12 del 26-02-1998 e di C.C. n. 9 del 24-03-1999 e n. 11 del 29.02.2000, esecutive ai sensi di legge, con le quali si determinavano rispettivamente le aliquote per gli anni 1994 – 1995 – 1996 – 1997 – 1998 – 1999 e 2000 nella misura unica del 6 per mille;
 
RICHIAMATE le deliberazione di G.C. n. 6 del 07.02.2001, n. 9 del 25.02.2002, n. 6 del 14.02.2003 e n. 10 del 30.01.2004 a mezzo delle quali si è provveduto alla determinazione delle aliquote I.C.I. per gli anni 2001, 2002, 2003 e 2004 in misura diversificata;
 
PRECISATO che l’art. 42, comma 3, lettera f) del D.Lgs. 267/2000 attribuisce al Consiglio Comunale la competenza relativa all’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 
PRESO ATTO, quindi, che la determinazione delle aliquote dell’imposta comunale sugli immobili rientra nella sfera di competenza della Giunta Comunale;
 
VISTO che con la Legge 01.03.2005 n. 26 è stato differito al 31.03.2005 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2005 e di conseguenza per la deliberazione delle tariffe, aliquote e imposte, ai sensi dell’articolo 27, comma 8 della Legge 448/2001;
 
RITENUTO, altresì, opportuno, sulla base dell’art. 3 comma 55 della legge 662/1996 il quale sostituisce l’art. 8 del D.lgs. 505/1992, di detrarre, dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo, € 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, specificando che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;
 
CONSIDERATO che, con deliberazione di C.C. n. 28 del 10.12.2001, è stato stabilito di integrare l'art. 2 del vigente regolamento in materia di I.C.I., adottato con deliberazione di C.C. n. 11 del 24.09.1999, equiparando alle abitazioni principali dei residenti, ai fini sia dell'applicazione dell'aliquota ridotta sia della detrazione d'imposta le unità immobiliari concesse in uso gratuito dal proprietario ai figli ovvero ai genitori e da questi effettivamente utilizzate come abitazione principale e a condizione che questi ultimi vi abbiano trasferito la propria residenza";
 
PRESO ATTO che l'integrazione suddetta ha avuto effetto a partire dal 1° gennaio 2002;
 
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto, espresso dal Responsabile della Ragioneria Comunale;
 
VISTO il parere favorevole espresso dal funzionario, ai sensi dell’art. 11 del sopracitato D.lgs., nominato con delibera di G.C. n. 14 del 26-02-1998;
 
RICHIAMATA la Circolare 16 aprile 2003 n. 3/DPF del Ministero dell’Economia delle Finanze- Dipartimento per le politiche fiscali recante le nuove modalità di pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
 
VISTA la Circolare del Ministero delle Finanze 23/E dell’11.02.2000 avente per oggetto: “Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000). Chiarimenti in ordine alle disposizioni relative all’imposta comunale sugli immobili (Ici)”;
 
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
 

D E L I B E R A

 
1.       di determinare per l’anno 2005, le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili secondo le seguenti misure diversificate:
 
a)      Aliquota ridotta                                                       CINQUE VIRGOLA CINQUE PER MILLE
      per l’abitazione principale
      dei residenti,
      loro pertinenze ed
      accessori
 
b)      Aliquota                                                            SEI VIRGOLA SETTANTACINQUE PER MILLE
per alloggi posseduti
in aggiunta
all’abitazione principale
(seconde case)
e loro pertinenze ed accessori
 
c)       Aliquota                                                    SEI VIRGOLA SETTANTACINQUE PER MILLE      per immobili
      diversi dalle abitazioni
 
d)      Aliquota                                                    SEI VIRGOLA SETTANTACINQUE PER MILLE
per aree fabbricabili
 
2.       di determinare, inoltre, che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo si detraggono € 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
 
3.       di prendere atto che l’imposta comunale sugli immobili è stata istituita con decorrenza dal 1993, ai sensi dell’art. 1 del D.lgs. 30 Dicembre 1992, n. 504, con delibera di G.C. n. 24 del 25-02-1993, esecutiva ai sensi di legge.