COMUNE DI CAMISANO VICENTINO. Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 14/03/2007: DETERMINAZIONE ALIQUOTA ICI ANNO 2007.
PUBBLICATA IN DATA 12/04/2007.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATI:
a) l’art. 1 – comma 156 – della legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007) che demanda alla competenza del Consiglio Comunale, modificando la precedente normativa, la determinazione delle aliquote relative all’Imposta Comunale sugli Immobili a partire dal 1/01/2007;
b) l’art. 1, comma 169 della L. 296 del 27/12/2006, con il quale si prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
c) il decreto del Ministero dell’Interno del 30/11/2006 che proroga al 31/03/2007 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2007.
VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili approvato con delibera di C.C. n. 61 del 18/12/98, con il quale si è provveduto a ricomprendere tra le abitazioni principali le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta nonché a considerare una pertinenza come parte integrante della stessa abitazione principale con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta per essa prevista;
PRESO ATTO della delibera di Giunta Comunale n. 206 del 29/11/2005 di determinazione delle aliquote ICI per l’anno 2006, con la quale sono state assunte le seguenti determinazioni:
a) aliquota ICI ordinaria : 6 per mille
b) aliquota ridotta 1^ abitazione : 4,75 per mille;
c) detrazione per abitazione principale : € 123,95;
RICORDATO altresì che con delibera di Giunta Municipale n.15 dell’11.2.2003 veniva fissata al 4 per mille l’aliquota per gli alloggi adibiti ad abitazione principale di proprietà dell’ATER (Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale) trattandosi di patrimonio pubblico messo a disposizione della popolazione meno abbiente, senza fini di lucro ;
CONSIDERATO opportuno riproporre per l’anno 2007 le stesse aliquote e la stessa detrazione del 2006, con la conferma dell’aliquota del 4 per mille da applicarsi agli alloggi di proprietà ATER adibiti ad abitazione principale;
PRESO ATTO degli interventi svolti durante la discussione alla quale hanno partecipato: …. OMISSIS 1
RITENUTO pertanto di assumere per l’anno 2007 le seguenti determinazioni in materia di ICI:
a) aliquota ICI ordinaria : 6 per mille
b) aliquota ridotta 1^ abitazione : 4,75 per mille;
c) aliquota ridotta alloggi ATER per abitazione principale : 4,00 per mille;
d) detrazione per abitazione principale : € 123,95;
e) riduzione del 50% dell’imposta dovuta per le abitazioni principali, oppure una*** maggiore detrazione sino ad un massimo di €. 258,23*** nel caso in cui nel nucleo famigliare sia o siano presenti persone portatrici di HANDICAP gravi, a sensi della L. n. 104/1992, o con invalidità al 100%, o persone a cui sia stata riconosciuta la condizione di non autosufficienza a sensi della Legge n. 18/1980, oppure ciechi assoluti o sordomuti a condizione che i contribuenti presentino contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:
1) Il nucleo famigliare presenti un indicatore della situazione economica equivalente (Modulo ISEE) non superiore ad €. 13.000,00 l’anno, simile al limite indicato dalla Regione Veneto per i contributi di affitto;
2) L’abitazione principale per la quale si richiede la riduzione non sia catastalmente classificata o classificabile nelle categorie A1, A8 o A9.
f) Ulteriore detrazione di €. 100,00 oltre a quella applicabile per l’abitazione principale per il contribuente che ha un figlio appartenente ad una delle categorie dei soggetti di cui al precedente punto e), residente in istituti specializzati di natura assistenziale o sanitaria;
Stabilire che la riduzione e la maggior detrazione prevista nel precedente inciso sotto le lettere E) ed F), varranno come applicazione automatica a partire dal 1° gennaio 2008, mentre per l’anno 2007 esse verranno applicate sotto forma di rimborso, in base ad apposite e specifiche istanze presentate dal cittadino:
ACQUISITI i pareri favorevoli – inseriti in preambolo – in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
CONFERMATA dal Segretario Comunale, con la sottoscrizione del presente verbale, la conformità della proposta in oggetto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano
*** Da non considerare
Il Segretario Generale
(Dott. Bonsanto Costanzo)
23 aprile 2007 7
1 - Di confermare anche per l’anno 2007 le seguenti aliquote I.C.I. :
4,75 per mille 1° casa
6 per mille altri immobili;
2 - Di confermare l’aliquota ridotta del 4 per mille per gli alloggi ATER adibiti ad abitazione principale;
3 - Di confermare la detrazione per abitazione principale nella misura di € 123,95;
4 - Di ricomprendere tra le abitazioni principali le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta nonché a considerare una pertinenza come parte integrante della stessa abitazione principale con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta per essa prevista;
5 – Di applicare con decorrenza 1° gennaio 2008 le seguenti ulteriori riduzioni o detrazioni:
***- Riduzione del 50% riduzione dell’imposta dovuta per le abitazioni principali, oppure una maggiore detrazione sino ad un massimo di €. 258,23*** nel caso in cui nel nucleo famigliare sia o siano presenti persone portatrici di HANDICAP gravi, a sensi della L. n. 104/1992, o con invalidità al 100%, o persone a cui sia stata riconosciuta la condizione di non autosufficienza a sensi della Legge n. 18/1980, oppure ciechi assoluti o sordomuti a condizione che i contribuenti presentino contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:
Ø Il nucleo famigliare presenti un indicatore della situazione economica equivalente (Modulo ISEE) non superiore ad €. 13.000,00 l’anno, simile al limite indicato dalla Regione Veneto per i contributi di affitto;
Ø L’abitazione principale per la quale si richiede la riduzione non sia catastalmente classificata o classificabile nelle categorie A1, A8 o A9.
- Detrazione ulteriore detrazione di €. 100,00 oltre a quella applicabile per l’abitazione principale per il contribuente che ha un figlio appartenente ad una delle categorie dei soggetti di cui al precedente punto e), residente in istituti specializzati di natura assistenziale o sanitaria;
6- Di stabilire che la riduzione e la maggior detrazione previste al punto 5 del presente dispositivo, varranno anche per l’anno 2007 quali rimborsi di spesa che verranno effettuati sulla base di apposita e specifica istanza presentata dal cittadino, corredata dalla relativa documentazione attestante le condizioni previste per usufruire della riduzione o maggior detrazione d’imposta
7 - Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la seguente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 Agosto2000,n.267. 8