PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

DELIBERA

 

 1. di confermare per le motivazioni esposte in premessa, per l'anno 2011  le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come di seguito riportate:

- aliquota ordinaria 6,00 per mille

- aliquota per la prima casa e sue pertinenze ed accessori 4,50 per mille (limitatamente alle    unità immobiliari adibite ad abitazione principale di categoria  A1 -A8 - A9)

- aliquota per gli altri fabbricati 6,00 per mille

- aliquota per alloggi non locati, seconde case e loro pertinenze ed accessori 6,50 per mille

- aliquota per le aree fabbricabili  7 per mille

- aliquota per terreni agricoli 5 per mille

2. Di dare atto che l'articolo 1 del D.L. 27/05/2008, n° 93  - ha disposto dal 2008 l'esonero dal pagamento dell'imposta l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze nonché le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale, come disciplinate dal regolamento comunale. Fanno eccezione  le unità immobiliari  accatastate  nelle categorie A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli), che continueranno a pagare l'Ici, se abitazioni principali, sulla base dell' aliquota ridotta e della detrazione per l'abitazione principale. Che l'esenzione si applica  altresì ai fabbricati del coniuge non assegnatario a condizione che il soggetto passivo  non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune  ove è ubicata la casa coniugale, nonché agli immobili delle cooperative a proprietà indivisa assegnati ai soci e agli alloggi assegnati dagli istituti autonomi case  popolari;

3. di fissare in euro 103,29 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

4. di dare atto che ai sensi dei commi 48 e 51 della legge 662/1996, le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ed in redditi dominicali sono rivalutati del 25%.

5. di precisare che per “prima casa” si intende l’abitazione principale, vale a dire “quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto, ed i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformità delle risultanze anagrafiche. Sono equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. (Art. 8, comma 3 - Regolamento Comunale I.C.I.);

6. di precisare che per “seconda casa” intendesi: “tutti i fabbricati ad uso abitazione e loro pertinenze ed accessori, posseduti in aggiunta all’abitazione principale e non locati, cioè tenuti o rimasti sfitti per un periodo superiore a sei mesi, o privi di contratto di affitto registrato;

7. di precisare che per "alloggi non locati" si intendono gli alloggi non adibiti ad abitazione principale e non occupati, o a disposizione, utilizzati in modo saltuario e/o comunque tenuti o rimasti sfitti per un periodo superiore a sei mesi, o privi di contratto di affitto registrato.

8.di dare atto che ai sensi delle disposizioni vigenti il pagamento dell'imposta  dovuta al Comune per l'anno 2010  deve essere effettuato in due rate, delle quali la prima, entro il 16 giugno , pari al 50 per cento dell'imposta  dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni  dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre , a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio  sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.