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1. di determinare l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata nell’anno 2006 in questo Comune nel modo seguente:

- aliquota ordinaria 6,00 per mille

- aliquota per la prima casa e sue pertinenze ed accessori 4,50 per mille

- aliquota per gli altri fabbricati 6,00 per mille

- aliquota per alloggi non locati, seconde case e loro pertinenze ed accessori 6,50 per mille

- aliquota per le aree fabbricabili  7 per mille

- aliquota per terreni agricoli 5 per mille

2. di fissare in euro 103,29 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

3. di dare atto che ai sensi dei commi 48 e 51 della legge 662/1996, le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ed in redditi dominicali sono rivalutati del 25%.

4. di dare atto che ai sensi dell' art. 10 comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 come modificato dall'art. 18 comma 1 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 "I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso  in due rate delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi  dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 giugno";

5. di precisare che per “prima casa” si intende l’abitazione principale, vale a dire “quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto, ed i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformità delle risultanze anagrafiche. Sono equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. (Art. 8, comma 3 - Regolamento Comunale I.C.I.);

6. di precisare che per “seconda casa” intendesi: “tutti i fabbricati ad uso abitazione e loro pertinenze ed accessori, posseduti in aggiunta all’abitazione principale e non locati, cioè tenuti o rimasti sfitti per un periodo superiore a sei mesi, o privi di contratto di affitto registrato;

7. di precisare che per "alloggi non locati" si intendono gli alloggi non adibiti ad abitazione principale e non occupati, o a disposizione, utilizzati in modo saltuario e/o comunque tenuti o rimasti sfitti per un periodo superiore a sei mesi, o privi di contratto di affitto registrato.