COMUNE DI SANTORSO

   Cap 36014 - Piazza Aldo Moro n. 8

PROVINCIA DI VICENZA

 

 

Estratto di verbale di deliberazione di Consiglio Comunale N. 6  del 6 marzo 2007

 

I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE D’IMPOSTA, DETRAZIONI ED AGEVOLAZIONI PER L’ANNO 2007.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

(Omissis)

DELIBERA

 

1.       di confermare, ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2007, e per i motivi espressi in premessa, le seguenti aliquote:

 

a)      aliquota ordinaria, nella misura del 5,5 ‰ (cinquevirgolacinquepermille) da applicare al valore degli immobili diversi da quelli contemplati nelle lettere b) e c) del presente punto 1.

b)      aliquota ridotta nella misura del 4,5 ‰ (quattrovirgolacinquepermille) da applicare al valore dell’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, intesa secondo quanto dispone il comma 2 dell’art. 8 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 come sostituita dall’art. 3, comma 55, della Legge 23.12.1996, n. 662, e al valore delle pertinenze della stessa, anche se distintamente iscritte in catasto.

L’aliquota ridotta si applica altresì alle fattispecie contemplate nell’art. 4 e 10 del vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, che equiparano all’abitazione principale le seguenti unità immobiliari:

·         unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ivi residenti;

·         unità immobiliare posseduta a  titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a condizione che la stessa risulti non locata;

·         unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

c)      aliquota agevolata nella misura del 4,0 ‰ (quattropermille) da applicare alle unità immobiliari possedute da:

-        cooperative di solidarietà sociale o enti non profit;

-        associazioni di volontariato per le unità immobiliari anche se date in affitto;

-        coloro che danno in uso al Comune o all’Ente Pubblico unità immobiliari urbane iscritte nei gruppi catastali A, C e D.

-        nucleo familiare con persona handicappata (ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104) la cui unità immobiliare sia a titolo di abitazione principale.

 

2.       di considerare equiparate alle abitazioni principali e alle relative pertinenze, ai soli fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta (senza detrazione) le unità immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore al proprio parente in linea retta entro il 1° grado discendente (genitore ® figlio) effettivamente utilizzata da quest’ultimo come abitazione principale e a condizione che vi abbia trasferito la propria residenza.

 

3.       di confermare, anche per l’anno 2007, l’importo della detrazione per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in Euro 154,94 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, come previsto dall’art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni. L’ammontare della detrazione, se non trova capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione all’imposta dovuta per le pertinenze dell’abitazione principale medesima, appartenenti al titolare di questa;

 

4.       di confermare in Euro 258,23 la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nei casi di:

a)      unità immobiliare occupata da nucleo familiare  monoreddito con tre o più figli a carico e  in effettiva situazione di disagio economico-sociale;

b)      di  unità immobiliare occupata da nucleo familiare con persona handicappata (ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104) le cui condizioni siano certificate da parte degli organi competenti e con reddito non superiore ai limiti fissati dalla vigente normativa in materia di assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;