· 7 per mille per gli alloggi non locati da meno di due anni;
· 9 per mille per gli alloggi non locati da almeno 2 anni.
L'aliquota per alloggi non locati da almeno 2 anni non si applica nei seguenti casi, per i quali l'imposta va liquidata applicando l'aliquota ordinaria del 7 per mille:
◦ all'unità immobiliare data in uso gratuito ad un proprio familiare, a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica e dal normale utilizzo dei servizi di rete;
◦ all'unità immobiliare già utilizzata come abitazione principale da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro Comune;
◦ all'unità immobiliare in comproprietà utilizzata integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari;
◦ all'unità immobiliare tenuta a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero ed iscritti all'Aire di Bassano del Grappa;
Si precisa inoltre che:
◦ per le abitazioni inagibili con regolare autocertificazione protocollata agli atti del comune, a norma del regolamento comunale, va applicata l'aliquota ordinaria del 7 per mille;
◦ per l’abitazione tenuta a disposizione dal soggetto passivo, considerando tale l'immobile di categoria A (diverso da A/10) per il quale il proprietario è iscritto nei ruoli della Tassa Smaltimento Rifiuti, e ha sottoscritto un regolare contratto di allacciamento all'energia elettrica e al sevizio acquedotto a nome del soggetto passivo stesso, l’aliquota da applicare è del 7 per mille;
◦ per le abitazioni tenute a disposizione (non locate) dai cittadini italiani residenti all'estero non iscritti all’Anagrafe dei Residenti all’Estero (AIRE) di Bassano del Grappa, l'aliquota da applicare è del 9 per mille;
· Zero virgola uno per mille per gli immobili dati in locazione a canone agevolato con contratto stipulato conformemente ai patti territoriali siglati in Comune di Bassano a norma della Legge 431 del 1998 e successivo decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 dicembre 2002, da applicare con le modalità e criteri che seguono :
- l' aliquota potrà essere applicata dal soggetto passivo su immobili di categoria A con esclusione delle abitazioni classificate in categoria A1, A8, A9 e gli immobili storici a norma del decreto legislativo. 490 del 1999;
- tra locatore e locatario non deve intercorrere rapporto di parentela o affinità, diretta o collaterale, di primo o secondo grado;
- l'immobile dovrà essere locato ad una persona fisica che lo destini a propria abitazione principale, come definita dall'articolo 37 commi 1 e 2 ;
- la destinazione ad abitazione principale, dovrà essere indicata nel contratto di locazione, e dovrà risultare dall'iscrizione anagrafica e dal normale utilizzo dei servizi di rete;
- l' aliquota si applica dalla data di stipula del contratto in ragione dei mesi di vigenza del contratto;
- per il primo anno di validità del contratto il soggetto passivo dovrà comunicare, allegandone copia, su apposito modello predisposto dall'Ufficio Tributi, l'avvenuta stipula e registrazione del contratto, allegando copia dello stesso, e la sussistenza dei requisiti necessari, per gli anni successivi il soggetto passivo è tenuto a comunicare per iscritto, entro il 31 dicembre di ogni anno, il permanere delle condizioni di cui alla comunicazione originaria allegando copia dell'attestazione del versamento della dovuta imposta di registro. (Orari ufficio Protocollo: dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.15 - giovedì anche 16.00 - 17.30)
- la comunicazione per l'anno 2008 dovrà essere presentata tassativamente entro il 31 dicembre 2008 all'Ufficio Protocollo comunale, a pena dell'inapplicabilità dell'aliquota agevolata.
- l’aliquota, a decorrere dall’anno 2008, si applica anche alle pertinenze inserite nel contratto di locazione a canone agevolato con il limite di una sola pertinenza per ciascuna categoria C/2 - C/6 – C/7;
- ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata, il contratto deve avere una durata minima di tre anni; qualora il contratto si risolva per qualsiasi ragione prima della scadenza inizialmente prevista, per il medesimo fabbricato è ammessa una sola ulteriore richiesta di applicazione dell’aliquota agevolata fino alla scadenza prevista dal primo contratto risolto;
- la cessazione degli effetti del contratto di locazione deve essere comunicato al Servizio Tributi entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, in caso contrario il beneficiario decade e si procederà al recupero dell’imposta dalla data di stipula del contratto.