COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
Provincia di Vicenza
Estratto delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 475 del 23 dicembre 2005 "approvazione aliquote e detrazioni ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I ) per l’anno 2006"
delibera n. 475 del 23 dicembre 2005
(…) omiss
DELIBERA
di approvare le premesse come parte integrante della presente deliberazione;
di approvare per l’anno 2006, le seguenti aliquote ed agevolazioni:
a. aliquota ordinaria al 7,00 per mille ( sette per mille );
b. aliquota ridotta per l’abitazione principale e le pertinenze dell'abitazione principale delle persone fisiche e dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, aventi residenza anagrafica in questo Comune, limitatamente al periodo per il quale la destinazione medesima si verifica: 4,20 per mille (quattrovirgolaventi per mille);
c. aliquota pari a zero, per gli immobili dati in locazione a canone agevolato con contratto stipulato conformemente ai patti territoriali siglati in Comune di Bassano a norma della legge 431 del 1998 e successivo decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 dicembre 2002, da applicare per gli anni di validità del contratto di locazione con le modalità e criteri che seguono:
- L’aliquota potrà essere applicata dal soggetto passivo su immobili di categoria A con esclusione delle abitazioni classificate in categoria A1, A8, A9 e gli immobili storici a norma del decreto legislativo 490 del 1999;
- tra locatore e locatario non deve intercorrere rapporto di parentela o affinità, diretta o collaterale, di primo o secondo grado;
- l’immobile dovrà essere locato ad una persona fisica che lo destini a propria abitazione principale, come definita dall’articolo 37 commi 1 e 2 ;
- la destinazione ad abitazione principale, dovrà essere indicata nel contratto di locazione, e dovrà risultare dall’iscrizione anagrafica e dal normale utilizzo dei servizi di rete;
- l’aliquota si applica dalla data di stipula del contratto in ragione dei mesi di vigenza del contratto;
- il soggetto passivo per il primo anno di validità del contratto dovrà comunicare, su apposito modello predisposto dall’Ufficio Tributi, l’avvenuta stipula e registrazione del contratto allegando copia dello stesso e la sussistenza dei requisiti necessari; per gli anni successivi il soggetto passivo è tenuto a comunicare per iscritto, entro il 31 dicembre di ogni anno, il permanere delle condizioni di cui alla comunicazione originaria allegando copia dell’attestazione del versamento della dovuta imposta di registro;
- la comunicazione per l’anno 2006 dovrà essere presentata tassativamente entro il 31 dicembre 2006 all’Ufficio Protocollo comunale, a pena inapplicabilità dell’aliquota agevolata;
d. di introdurre l’aliquota del 9,00 per mille (nove per mille) da applicare agli alloggi non locati da almeno due anni. Tale aliquota non si applica nei seguenti casi:
- unità immobiliare data in uso gratuito ad un proprio familiare, a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall’iscrizione anagrafica e dal normale utilizzo dei servizi di rete;
- unità tenuta a disposizione in Italia da contribuenti residenti all’estero e iscritti all’A.I.R.E. del Comune di Bassano;
- unità immobiliare già utilizzata come abitazione principale da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro comune;
- unità in comproprietà utilizzata integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari;
- abitazione con dichiarazione di inagibilità protocollata agli atti del comune come da regolamento comunale; In tal caso l’aliquota applicabile è del per mille.
3. di stabilire per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta una detrazione di 104,00 euro;
4. di stabilire nella misura di Euro 208,00 la detrazione dell’imposta dovuta per l'anno 2006 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo, a condizione che siano soddisfatti contemporaneamente tutti i requisiti di seguito specificati:
- un componente del nucleo familiare del soggetto passivo è riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n° 104 o è dichiarato invalido civile, in entrambi i casi con percentuale del cento per cento.
- il reddito imponibile complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, determinato per l'anno 2005, non può superare l'importo di Euro 30.000,00;
- il soggetto passivo è proprietario, sull'intero territorio nazionale, della sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
- la presentazione, all'Ufficio Tributi del Comune entro il 31 dicembre 2006, copia della certificazione rilasciata dagli organi abilitati attestante l’invalidità e della dichiarazione dei redditi anno 2005, o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge n° 15 del 4 gennaio 1968 attestante i requisiti di cui ai punti precedenti.
5. di dare atto che con l’applicazione delle aliquote suindicate si prevede la realizzazione del gettito considerato nella bozza di bilancio in corso di formazione.
6. di dare atto che il parere di cui all'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo n° 267/2000 risulta espresso nel frontespizio della presente deliberazione.