Imposta Comunale sugli Immobili – Aliquote e detrazioni anno 2010 approvate con D.G.C. n. 191/06 e confermate con D.C.C. n. 69/2009

 

ALIQUOTE:

 

aliquota ordinaria                                                                                                                 7  per mille                

aliquota per abitazione principale                                                                               5.5 per mille     e relative pertinenze (A8 e A9)

 

aliquota per abitazioni e relative

pertinenze non adibite ad abitazione

principale                                                                                                                          7   per mille                  

aliquota per altri immobili diversi da

abitazione                                                                                                                        5.5 per mille

 

immobili appartenenti alla categoria D2                                                                             4 per mille

(alberghi e pensioni)

 

aree edificabili                                                                                                                 5,5 per mille

 

 

DETRAZIONI:

 

detrazione abitazione principale, fatte salve le esenzioni stabilite per legge:     180,76: qualora l’importo della detrazione superi quello dovuto per l’abitazione principale, la rimanenza si risolve sulle  pertinenze dell’abitazione stessa.

 

Sono assimilate, da Regolamento Comunale:

 

1) le abitazioni principali concesse in uso gratuito ai parenti entro il primo grado residenti;

 

2) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

 

 

Non sono assimilate all'abitazione principale, come intesa dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992,  e quindi godono solamente dell’aliquota del 5,5 per mille:

 

1) abitazione locata con contratto registrato a soggetto residente nel Comune di Asiago che la utilizza come abitazione principale;

 

L’agevolazione di cui sopra è rapportata al periodo dell’anno durante il quale permane la destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale ed è subordinata alla presentazione di copia del contratto di locazione regolarmente registrato entro il 31 dicembre dell’anno in cui si ha diritto all’agevolazione; rimane valida anche per gli anni seguenti (fino alla scadenza del contratto) e ogni  variazione deve essere tempestivamente comunicata all’ufficio tributi.

 

Versamenti: ccp. N. 88717095 intestato a: EQUITALIA NOMOS S.P.A. – ASIAGO VI-ICI

                     Mod. F24 – codice Comune: A465

 

 

UFFICIO

 

Ufficio Tributi – Funzionario Responsabile: Dr.ssa Roberta Pertile

Ufficio Tributi – Istruttore Amministrativo: Lorena Dalle Ave

Tel. 0424/600230-1 Fax 0424/463885 – E-mail: tributi@comune.asiago.vi.it

Orario: da lunedì a venerdì dalle 10.30 alle 12.30 – lunedì e giovedì dalle 16.00 alle 17.00