DELIBERA

 

 

1.      di approvare per l’anno 2008 le seguenti aliquote e detrazioni I.C.I., invariate rispetto lo scorso anno:

 

ALIQUOTE:

­         4,7 per mille:

·        unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel Comune di Arcugnano;

·        abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il II° grado in linea retta, (genitori o figli o nonni) anche nel caso in cui l’abitazione concessa in uso gratuito sia in comproprietà, purché il parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica;

·        unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

·        unità immobiliari utilizzate dai soci delle cooperative a proprietà indivisa e l’alloggio regolarmente assegnato dall’azienda territoriale edilizia residenziale;

·        pertinenze dell’abitazione principale, anche se possedute in quota o anche se iscritte distintamente in Catasto purché siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione;

 

­         7 per mille:

·        aliquota ordinaria da applicarsi a tutti gli altri immobili;

 

 

DETRAZIONI:

­         ordinaria € 104,00 per abitazione principale;

­         elevata a € 258,00 per abitazione principale di:

·        nuclei familiari disagiati e percettori di redditi minimi di pensione, assistiti in via continuativa dal Comune, secondo le modalità disposte dal Regolamento generale - comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti, pubblici e privati (approvato con provvedimento deliberativo di Consiglio Comunale n. 2 del 29.01.1999, e successive modificazioni);

·        nuclei familiari con persona con handicap (ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104), la cui condizione sia certificata da parte degli organi competenti, precisando che tali soggetti, richiamati espressamente dagli artt. 3 e 4 della stessa L. 104/92, debbono presentare delle particolari deficienze mentali o sensoriali e fisiche, espressamente certificate da apposita commissione, tali da compromettere un’emarginazione sociale, cui reinserimento viene effettuato sulla base di un apposito programma di recupero;

·        unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari ed agli alloggi regolarmente assegnati dall’Azienda Territoriale Edilizia Residenziale (A.T.E.R.);

 

1.      di specificare che l’eventuale beneficio della maggiore detrazione per nuclei familiari con persona con handicap (ai sensi della Legge 05.02.1992, n.ro 104), se richiesto, decorre dalla data di certificazione della competente Commissione Medica;

 

2.      di stabilire che la nuova detrazione prevista dalla Legge Finanziaria 2008, pari all’1,33 per mille dell’imponibile I.C.I. dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con tetto massimo di € 200,00 con esclusione degli immobili accatastati come A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli), si applica anche ai contribuenti che beneficiano della maggiore detrazione locale di € 258,00.