COMUNE DI ARCUGNANO

Provincia di Vicenza

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ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2007

(Del. Giunta Comunale n. 43 del 28.02.2007 – Del. Consiglio Comunale n. 17 del 20.03.2007)

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4,7 per mille:

- unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel

Comune di Arcugnano;

- abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il II° grado in linea retta, (genitori o figli o nonni)

anche nel caso in cui l’abitazione concessa in uso gratuito sia in comproprietà, purché il parente vi

dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica;

- unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito

la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa

non risulti locata;

- unità immobiliari utilizzate dai soci delle cooperative a proprietà indivisa e l’alloggio regolarmente

assegnato dall’azienda territoriale edilizia residenziale;

- pertinenze dell’abitazione principale, anche se possedute in quota o anche se iscritte distintamente in

Catasto purché siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione;

7 per mille:

- aliquota ordinaria da applicarsi a tutti gli altri immobili;

DETRAZIONI

- ordinaria € 104,00 per abitazione principale;

- elevata a € 258,00 per abitazione principale di:

nuclei familiari disagiati e percettori di redditi minimi di pensione, assistiti in via continuativa dal

Comune, secondo le modalità disposte dal Regolamento generale - comunale per la concessione di

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici a persone

ed enti, pubblici e privati (approvato con provvedimento deliberativo di Consiglio Comunale n. 2

del 29.01.1999, e successive modificazioni);

nuclei familiari con persona con handicap (ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104), la cui

condizione sia certificata da parte degli organi competenti, precisando che tali soggetti, richiamati

espressamente dagli artt. 3 e 4 della stessa L. 104/92, debbono presentare delle particolari

deficienze mentali o sensoriali e fisiche, espressamente certificate da apposita commissione, tali da

compromettere un’emarginazione sociale, cui reinserimento viene effettuato sulla base di un

apposito programma di recupero;

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni

principali dei soci assegnatari ed agli alloggi regolarmente assegnati dall’Azienda Territoriale

Edilizia Residenziale (A.T.E.R.).

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