COMUNE DI ARCUGNANO
Provincia di Vicenza
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ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2007
(Del. Giunta Comunale n. 43 del 28.02.2007 – Del. Consiglio Comunale n. 17 del 20.03.2007)
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4,7 per mille:
- unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel
Comune di Arcugnano;
- abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il II° grado in linea retta, (genitori o figli o nonni)
anche nel caso in cui l’abitazione concessa in uso gratuito sia in comproprietà, purché il parente vi
dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica;
- unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa
non risulti locata;
- unità immobiliari utilizzate dai soci delle cooperative a proprietà indivisa e l’alloggio regolarmente
assegnato dall’azienda territoriale edilizia residenziale;
- pertinenze dell’abitazione principale, anche se possedute in quota o anche se iscritte distintamente in
Catasto purché siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione;
7 per mille:
- aliquota ordinaria da applicarsi a tutti gli altri immobili;
DETRAZIONI
- ordinaria € 104,00 per abitazione principale;
- elevata a € 258,00 per abitazione principale di:
• nuclei familiari disagiati e percettori di redditi minimi di pensione, assistiti in via continuativa dal
Comune, secondo le modalità disposte dal Regolamento generale - comunale per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici a persone
ed enti, pubblici e privati (approvato con provvedimento deliberativo di Consiglio Comunale n. 2
del 29.01.1999, e successive modificazioni);
• nuclei familiari con persona con handicap (ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104), la cui
condizione sia certificata da parte degli organi competenti, precisando che tali soggetti, richiamati
espressamente dagli artt. 3 e 4 della stessa L. 104/92, debbono presentare delle particolari
deficienze mentali o sensoriali e fisiche, espressamente certificate da apposita commissione, tali da
compromettere un’emarginazione sociale, cui reinserimento viene effettuato sulla base di un
apposito programma di recupero;
• unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni
principali dei soci assegnatari ed agli alloggi regolarmente assegnati dall’Azienda Territoriale
Edilizia Residenziale (A.T.E.R.).
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