Estratto della deliberazione di Giunta Comunale n.ro 17 del 31.01.2005, successivamente modificata con deliberazione di Giunta Comunale n.ro 59 del 24.02.2005
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unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel Comune di Arcugnano;
abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il II° grado in linea retta, (genitori o figli o nonni) anche nel caso in cui l’abitazione concessa in uso gratuito sia in comproprietà, purché il parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica;
unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
unità immobiliari utilizzate dai soci delle cooperative a proprietà indivisa e l’alloggio regolarmente assegnato dall’azienda territoriale edilizia residenziale;
pertinenze dell’abitazione principale, anche se possedute in quota o anche se iscritte distintamente in Catasto purché siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione;
7 per mille:
aliquota ordinaria da applicarsi a tutti gli altri immobili;
Ordinaria € 104,00 per abitazione principale;
Elevata a € 258,00 per abitazione principale di:
Nuclei familiari disagiati e percettori di redditi minimi di pensione, assistiti in via continuativa dal Comune, secondo le modalità disposte dal Regolamento generale - comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti, pubblici e privati (approvato con provvedimento deliberativo di Consiglio Comunale n. 2 del 29.01.1999, e successive modificazioni);
Nuclei familiari con persona con handicap (ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104), la cui condizione sia certificata da parte degli organi competenti, precisando che tali soggetti, richiamati espressamente dagli artt. 3 e 4 della stessa L. 104/92, debbono presentare delle particolari deficienze mentali o sensoriali e fisiche, espressamente certificate da apposita commissione, tali da compromettere un’emarginazione sociale, cui reinserimento viene effettuato sulla base di un apposito programma di recupero;
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari ed agli alloggi regolarmente assegnati dall’Azienda Territoriale Edilizia Residenziale (A.T.E.R.).” .
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