LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le deliberazioni di G.C. nr. 153/93, 51/94, 238/94, 5/96, 54/97, 20/98, 5/99, 2/2000, 6/2001 (C.C.), 1/2002 e 2/2003;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. nr. 2 del 15.01.2004 con la quale si determinava l'aliquota ICI, per l'anno 2004, nella misura del 7 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione non principale non occupate e/o locate; del 5,25 per mille per le persone fisiche - soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà privata indivisa residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale a norma dell'art. 2, 1 comma D.L. 23/12/1995 n. 542, e del 6,5 per mille per tutte le altre unità immobiliari;
Rilevato che le aliquote sopraindicate hanno permesso di realizzare un gettito sufficiente nell’esercizio 2004 rispetto alle necessità di bilancio e che si presume sufficiente anche per l’esercizio 2005, anche in considerazione dell’incremento prevedibile a seguito di rivalutazione delle rendite catastali nonché della puntuale attività di controllo messa in atto da parte del competente ufficio;
VISTO l'art. 4. L. 23 ottobre 1992, n. 421, con cui è stata conferita delega al Governo per il riordino della finanza degli Enti territoriali;
VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, emanato per l'attuazione della delega predetta;
VISTO il Capo I del decreto, che istituisce l'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., e ne disciplina l'applicazione;
VISTO l'art. 6 D.L. 18 gennaio 1993 n. 8, convertito con L. 19 marzo 1993, n. 68, il quale stabilisce che l'aliquota deve essere deliberata in misura unica non inferiore al 4 per mille e non superiore al 6 per mille, ovvero al 7 per mille per straordinarie esigenze di bilancio e per i Comuni che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 25 D.L. 66/1989 e dell'art. 16 D.L. 440/1992;
VISTO l'art. 3 commi 53, 54, 55, 56 della Legge 23/12/1996 n. 662 e l'art. 4 comma 1°
della Legge 24/10/1996 n. 556 recanti modifiche alla disciplina dell' I.C.I. per l'anno 1997;VISTO il D.L. 11/03/1997 n. 50 che modifica con integrazioni l'art. 8 comma 3 D.L. 30/12/1992 n. 504, sostituito dall'art. 3 comma 55 L. 23/121996 n. 662;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 – art. 42, comma 2, lettera f);
RITENUTO di confermare, tenuto conto delle valutazioni effettuate in sede di formazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2005, al fine di conseguire l'equilibrio della gestione corrente dello stesso, nonché della particolare situazione economica e sociale esistente nel nostro Comune, per l’anno 2005 la aliquota I.C.I. nella misura del 7 per mille per le unita immobiliari adibite ad abitazione non principale non occupate e/o non locate presenti sul territorio comunale; nella misura del 5,25 per mille per le persone fisiche - soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà privata indivisa residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e nella misura del 6,5 per mille per tutte le altre unità immobiliari;
Acquisito il parere favorevole da parte del funzionario responsabile del Servizio competente, ex art. 49 – comma 1 – D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;
Preso atto che sull’oggetto della presente deliberazione il Segretario comunale ha svolto la funzione di assistenza giuridico-amministrativa prevista dall’art. 97, comma 2, D.Lgs. 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese
D E L I B E R A
1) - di stabilire che per l'anno 2005 l'aliquota I.C.I., da applicarsi sul territorio comunale, è determinata nella misura del 7 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione non principale non occupate e/o locate; nella misura del 5,25 per mille per le persone fisiche - soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà privata indivisa residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale a norma dell'art. 2, 1 comma D.L. 23/12/1995 n. 542 e nella misura del 6,5 per mille per tutte le altre unità immobiliari;
2) - di introitare il gettito relativo al Titolo I - Categoria 1 - Risorsa 50 della parte prima -Entrata, Bilancio di Previsione 2005, in corso di approvazione;
3) - di dare atto che il gettito previsto assicura il rispetto dell'equilibrio di bilancio;
4) - di incaricare il Responsabile del servizio di Segreteria di far prevenire comunicazione dell'aliquota stabilita per l'anno 2005, insieme alla copia del presente atto, al concessionario della riscossione, in conformità al secondo comma art. 18 D.Lgs. 504/92;
5) - di trasmettere copia del presente atto sia al Ministero delle Finanze, entro 30 giorni dall'intervenuta esecutività, sia al Ministero di Grazia e Giustizia, in duplice copia, per la pubblicazione, in estratto, sulla Gazzetta Ufficiale (Circ. Min. Fin. 49/E del 13/02/1998).-