.....LA GIUNTA COMUNALE     n. 28 del 14/04/2011
Richiamate le proprie deliberazioni:
1) n. 20 del 23/02/06 “Conferma aliquota anno 2006 dell’addizionale comunale all’IRPEF”
2) n. 27 del 23/02/06 “Determinazione delle aliquote e della detrazione abitazione principale ai
fini ICI anno 2006”;.
3) n. 33 del 21/02/08 “Approvazione delle tariffe della TASSA RR.SS.UU. per l’anno 2008”
Preso atto dell’art. 1 comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296 “Legge Finanziaria 2007” che
recita:
“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;
Considerato che in base al disposto dell’art. 1, comma 7 del D.L. 93/2008, convertito nella legge
126 del 24/07/2008, fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in
funzione della attuazione del federalismo fiscale, e' sospeso il potere delle regioni e degli enti locali
di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di
aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;
Preso atto inoltre dell’art. 1 comma 156 della Legge 27/12/2006 n. 296 che attribuisce al Consiglio
Comunale la competenza a deliberare in materia di aliquote ICI, ai sensi del Decreto Legislativo
30/12/1992 n. 504;
Ricordato che, a decorrere dall'anno 2008, sono escluse dall'imposta le unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione delle case di lusso (A1) delle ville (A8) e
dei palazzi storici (A9). Per abitazione principale s'intende quella di residenza anagrafica. Sono
altresì escluse dall'imposta le unita' immobiliari assimilate all'abitazione principale con regolamento
consiliare: per il Comune di Altissimo si considerano tali quelle concesse in uso gratuito ad un
parente di primo grado; pertanto le aliquote e detrazioni approvate si applicano alle categorie
immobiliari ancora soggette all’imposta;
Vista altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28/12/2006 relativa all’approvazione
della convenzione per la gestione della scuola media ed impianti sportivi con decorrenza dal 1^
gennaio 2007 con il Comune di Crespadoro, che stabilisce altresì che il Comune di Altissimo svolge
le funzioni di capo convenzione;
Preso atto che, tra le funzioni che sono in capo al Comune di Altissimo, è prevista la gestione del
servizio mensa per la scuola media, per il quale è necessario approvare la percentuale di copertura
dei costi del servizio, trattandosi di servizio a domanda individuale;
Ritenuto di esprimere una proposta in materia di imposte e tasse per l’anno 2011 da presentare al
Consiglio Comunale in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2011;
Visto decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2011 che differisce al 30 giugno 2011 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2011 da parte degli enti locali, per
cui, fino a tale data, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163
comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Dato atto che la presente proposta reca i prescritti pareri resi dal Segretario Comunale ai sensi
dell’art. 49 del D. L.vo 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge,
DELIBERA
1) di proporre al Consiglio Comunale la proroga delle aliquote e detrazioni ICI per l’anno 2011
nella misura deliberata per l’anno 2010 e precisamente:
a. “aliquota ridotta 5,5 per mille per l’abitazione principale e sue pertinenze;
b. aliquota ridotta 5,5 per mille per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in
linea retta di 1^ grado (genitori e figli) e da questi utilizzata come abitazione
principale e a condizione che questi ultimi vi abbiano trasferito la propria residenza e
sue pertinenze;
c. aliquota ridotta 5,5 per mille all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di
usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti
locata, e sue pertinenze;
d. aliquota ordinaria 6,5 per mille per le altre tipologie di immobili.
di stabilire in € 104,00 la detrazione all’I.C.I. da applicare:
a. all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
b. agli gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di 1^ grado (genitori
e figli) e da questi utilizzata come abitazione principale e a condizione che questi
ultimi vi abbiano trasferito la propria residenza;
c. all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
d. di confermare i valori delle aree edificabili applicati nel 2010;
2) di proporre al Consiglio Comunale la conferma allo 0,8% nell’anno 2010 dell’aliquota di
compartecipazione all’addizionale comunale sull’IRPEF e l’approvazione del relativo
regolamento ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni;
3) di proporre al Consiglio Comunale la copertura dei costi di gestione della mensa della scuola
media convenzionata nella misura non inferiore al 70% del costo di un singolo pasto;
4) di proporre al Consiglio Comunale le tariffe della Tassa RR.SS.UU. approvate per l’anno
2010 che assicurano una copertura dei costi della gestione del servizio pari al 75% circa.