COMUNE DI SARCEDO

                                                         PROVINCIA DI VICENZA

                                                              UFFICIO TRIBUTI

 

ICI anno 2009
GUIDA PER IL CONTRIBUENTE

Aliquote ICI e Detrazioni

Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 30/01/2009

4 ‰

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei contribuenti classificate come A1-A8-A9 e relative pertinenze (unità tipologia C2 – C6 – C7)

Unità immobiliari e relative pertinenze concesse in uso gratuito per residenza a parenti in linea retta di I grado

6,5 ‰

Aliquota ordinaria applicabile alle aree edificabili, terreni agricoli e a tutti gli altri immobili non individuati nei punti precedenti

ESENTI

D.L. 93/2008 convertito in Legge n. 126 del 24 luglio 2008

Abitazione principale e relative pertinenze – e precisamente unità immobiliari con categorie catastali C6, C2, C7 

Abitazione principale e relative pertinenze – e precisamente unità immobiliari con categorie catastali C6, C2, C7 concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il 1° grado così come previsto dal regolamento comunale

€ 104,00

Detrazione per le unità immobiliari adibite al abitazione principale delle cat. A1-A8-A9

Termini E Modalita’ di Versamento

L’imposta deve essere versata per l’anno in corso in due rate:

·      entro il 16 giugno 2009: ACCONTO pari al 50% dell’imposta calcolata con aliquota e detrazione dell’anno in corso.

·      dall'1 al 16 dicembre 2009: SALDO pari alla differenza tra l’imposta annuale e l’acconto già versato.

È consentito il versamento dell’imposta annuale in un'unica soluzione, entro il 16/6/2009, calcolata utilizzando aliquota e detrazione del 2009.

Il versamento non deve essere effettuato se l’importo annuo complessivamente dovuto è inferiore o uguale a € 3,00. L’importo finale da corrispondere al Comune deve essere debitamente arrotondato all’euro: per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Il versamento dell’imposta da versare può essere effettuato secondo una delle seguenti modalità:

1.    utilizzando gli appositi bollettini di c/c postale, intestati all'Agente della Riscossione dei Tributi di Vicenza: “EQUITALIA NOMOS S.P.A-SARCEDO-VI-ICI" con l’indicazione del C.C.P n. 88723929. Per agevolare l’effettuazione dei versamenti, l'Agente della riscossione spedirà, presso la residenza dei contribuenti che hanno versato l’ICI nel 2008 una brochure contenente le  modalità di calcolo e versamento dell’imposta, nonchè la nota informativa del Comune e un bollettino preintestato “in bianco”; l’importo dovrà essere calcolato ed inserito dal contribuente unitamente ai propri dati personali.

2.    a mezzo modello F24 che può essere presentato per il pagamento presso qualunque sportello bancario o postale del territorio nazionale. Il pagamento a mezzo F24 non comporta alcuna commissione a carico del contribuente e può essere utilizzato anche per compensare il debito ICI con eventuali crediti in imposte erariali risultanti dalla dichiarazione dei redditi. Per il versamento dell’ICI a favore del Comune di Sarcedo si devono indicare i seguenti codici:

Codice Comune di Sarcedo

I425

ICI terreni agricoli

3902

ICI altri fabbricati

3904

ICI aree fabbricabili

3903

ICI sanzioni

3907

ICI abitazione principale

3901

ICI interessi

3906

 

 

Valori Minimi Per Le Aree Edificabili

Sono confermati i valori minimi delle aree edificabili deliberati nel 2008 per il versamento dell’ICI, in ogni caso ogni contribuente in possesso di terreni fabbricabili che versi l’ICI in base ai valori minimi stabiliti dal Comune, è tenuto a controllare la situazione dell’area in base alla variante adottata qualora possa essere stata oggetto di eventuali modifiche.

L’Ufficio tecnico e l’Ufficio Tributi sono a disposizione dei contribuenti, negli orari di apertura al pubblico, per eventuali informazioni, al fine di un corretto versamento dell’imposta 2009.

Si rammenta che il versamento dell’ICI in base ai valori minimi stabiliti dal Comune può essere effettuato solo se il contribuente non si sia avvalso dell’art. 7 della Legge 28.12.2001, n. 448. Tale norma prevedeva la possibilità di effettuare il versamento di una imposta sostitutiva ai fini delle imposte sui redditi, del 4 per cento sul valore di perizia dell’area edificabile (redatta da un tecnico abilitato, ingegnere, architetto, geometra ecc). In tale ipotesi, la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili costituisce valore minimo di riferimento anche ai fini dell’imposta comunale sugli immobili.

I valori minimi approvati non si applicano altresì in tutti i casi in cui il contribuente abbia dichiarato ai fini fiscali, in atti di compravendita, di successione o simili, relativi ad aree edificabili oggetto di imposizione, valori superiori a quelli minimi stabiliti dall’Amministrazione comunale; in tal caso il valore dichiarato ai fini fiscali costituisce valore minimo di riferimento anche ai fini I.C.I. (per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Tributi).

Dichiarazione Ici Per Variazioni Avvenute Nel Corso Del 2008

Vi è l’obbligo di presentare nell’anno 2009, entro il 30 settembre, la dichiarazione 2008 nei casi in cui non siano applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del D.Lgs. 463/97 di disciplina del Modello Unico Informatico.

In particolare sussiste l’obbligo della dichiarazione ICI nelle seguenti ipotesi:

Þ       per i nuovi accatastamenti e per le variazioni di carattere tecnico, come quelle previste per la variazione di classe;

Þ       per le unità immobiliari che hanno smesso di essere adibite ad abitazione principale e viceversa;

Þ       nel caso in cui il valore dell’area edificabile sia cambiato;

Þ       per il beneficio di eventuali riduzioni o agevolazioni d’imposta, qualora non venga presentata istanza tramite gli appositi moduli predisposti dall’ente stesso.

Per avere un elenco completo delle fattispecie e per ulteriori chiarimenti e precisazioni in merito all’obbligo dichiarativo, si rinvia a quanto contenuto nelle istruzioni ministeriali della dichiarazione ICI che vengono annualmente approvate con decreto unitamente al modello da utilizzare.

Soggetti Tenuti Al Pagamento

Devono versare l'I.C.I. i possessori di fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli, i locatari di locazione finanziaria (leasing), i concessionari di immobili su area demaniale e i gestori di immobili pubblici. Il possesso è dato dal diritto di proprietà oppure dal diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.

Ravvedimento Operoso

I Contribuenti che si accorgono di avere errato o omesso il pagamento dell’ICI 2008 (acconto o saldo), possono regolarizzare la propria posizione tramite l’istituto del RAVVEDIMENTO OPEROSO provvedendo ad effettuare il versamento della somma dovuta maggiorandola delle sanzioni e degli interessi di legge evitando così l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge in caso di accertamento da parte dell’ufficio.

I termini per l’effettuazione del ravvedimento sono:

¨        omessi o parziali versamenti in acconto 2008: regolarizzazione entro il 16/06/2009

¨        omessi o parziali versamenti a saldo 2008: regolarizzazione entro il 16/12/2009

Servizio Di Compilazione Gratuita Dei Bollettini Ici

Da qualche anno, l'Ufficio Tributi ha attivato un servizio gratuito, previo appuntamento, di assistenza e di bollettazione per il calcolo annuale dell’imposta ICI dovuta e la predisposizione del prospetto di liquidazione del ravvedimento operoso.

 

 

Per prenotazioni ed ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Tributi del Comune (Tel. 0445/346640), che effettua il seguente orario di apertura al pubblico:

 

l   mattino ore 10,00 – 12,30: Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì

l   pomeriggio ore 17,00 – 19,00: Lunedì e Giovedì

 

Il Regolamento Comunale ICI, la delibera con la quale sono state approvate le aliquote ICI, la delibera dei valori delle aree edificabili ed ogni modulo relativo all’ICI è scaricabile on line dal sito INTERNET: www.comune.sarcedo.vi.it e presso l’Ufficio Tributi Comunale.