Estratto delibera Giunta Comunale n. 25 del 17.03.2005
1. di stabilire, per l'anno 2005 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) che sarà applicata in questo Comune nella misura del 4 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed un'aliquota del 5,5 per mille per le unità immobiliari, possedute in aggiunta all'abitazione principale;
2. di confermare in € 103,29 la detrazione concessa per unità immobiliare adibita a prima casa;
3. di concedere, relativamente all'anno di imposta 2005, una detrazione di € 258,23 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione dei soggetti passivi in situazioni di particolare disagio economico e sociale così individuate;
a) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, deve essere l'unico immobile di proprietà su tutto il territorio nazionale ( per il concetto di abitazione principale si rimanda al regolamento ICI , artt. 1 e 2);
b) godimento della sola pensione sociale, oltre il reddito della sola prima casa e di terreni con un RDL rivalutato inferiore o uguale a € 51,65; nel caso di più componenti la famiglia, il reddito complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, oltre a quello dell'abitazione principale e di terreni come sopra dovrà essere costituito da sole pensioni sociali;
c) in alternativa al precedente punto b): godimento di un reddito complessivo del nucleo familiare, dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente a quello in cui viene versata l'imposta e derivante esclusivamente da pensione, adeguatamente documentato dai modelli fiscali rilasciati dal soggetto erogatore delle somme, uguale o inferiore alla pensione minima erogata dall'INPS oltre il reddito della sola prima casa e di terreni con un RDL rivalutato inferiore o uguale a € 25,82 e così riparametrata:
- per la persona sola: 100% della quota base.
- per il nucleo familiare composto da più componenti il reddito si calcola sommando:
1) per l’intestatario della famiglia 100% della quota base
2) per il secondo componente il 70% della quota base
3) per ciascuno degli altri familiari il 20% della quota base
d) in alternativa al punto c): presenza nel nucleo familiare anagrafico – residente nell’U.I. adibita ad abitazione principale o ad essa assimilata - di persona con handicap grave (100% con accompagnamento) certificato da apposita commissione medica.
In quest’ultimo caso l’invalidità di cui sopra – proprio per la sua valenza - è titolo sufficiente per il godimento di detta detrazione indipendentemente dalle unità immobiliari possedute: la soggettività passiva deve comunque ricadere sulle persone indicate secondo quanto disposto dall’art. 1 lett. B) del Regolamento ICI.
4. di stabilire che i requisiti di cui al punto 3 dovranno essere provati con apposita documentazione e su presentazione di specifica domanda dei soggetti interessati, all’ufficio tributi del Comune , entro il 30.06.2005 fatta eccezione per coloro che avevano inoltrato tale istanza in relazione agli anni di imposta precedenti e che presentano ancora i requisiti per il titolo;