D E L I B E R A
1) di confermare, per le ragioni in premessa citate, le aliquote I.C.I. per l’anno 2009 nella misura del 4,50 per mille per gli immobili non adibiti ad abitazione principale, del 4,50 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale non esclusi dall'imposta, e del 6,50 per mille per le aree fabbricabili;
2) di confermare la detrazione per l’unità immobiliare, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e non esclusa dall'imposta (categorie catastali A/1, A/8, e A/9) in € 154,94;
3) di confermare la detrazione per abitazione principale per le unità immobiliari non escluse dall'imposta (categorie catastali A/1, A/8, e A/9) in € 258,23, nei casi di unità immobiliare occupata da nuclei familiari con invalidi al 100%, la cui condizione sia certificata da parte degli organi competenti e per i casi in cui non risultino titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso, o abitazione su altro immobile, oltre a quello adibito ad abitazione principale e sue pertinenze, sia terreno sia fabbricato, anche in quota parte;
4) di dare atto che sono considerate abitazioni principali, ai fini dell’applicazione della detrazione per abitazione principale, anche le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al 2° grado;
5) di dare atto che la detrazione per abitazione principale prevista dall’Amministrazione Comunale, spetta anche nei casi di unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito del ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
6) di dare atto che:
a) a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30/12/1992, nr. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
b) per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, nr. 504, e successive modificazioni, nonchè quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto nr. 504 del 1992.
c) l'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo nr. 504 del 1992, e successive modificazioni.
Come previsto dall'articolo 1 del Decreto legge 27/05/2008, nr. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 24/07/2008, nr. 126.