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D E L I B E R A

 

 

1)         di confermare, per le ragioni in premessa citate, le aliquote I.C.I. per l’anno 2008 nella misura del 6,50 per mille per le aree fabbricabili e nella misura del 4,50 per mille per tutti gli altri immobili;

 

2)         di confermare la detrazione per l’unità immobiliare, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, in € 154,94;

 

3)         di confermare la detrazione per abitazione principale in € 258,23, nei casi di unità immobiliare occupata da nuclei familiari con invalidi al 100%, la cui condizione sia certificata da parte degli organi competenti e per i casi in cui non risultino titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso, o abitazione su altro immobile, oltre a quello adibito ad abitazione principale e sue pertinenze, sia terreno sia fabbricato, anche in quota parte;

 

4)         di dare atto che sono considerate abitazioni principali, ai fini dell’applicazione  della detrazione per abitazione principale, anche le abitazioni concesse in uso gratuito  a parenti in linea retta o collaterale fino al 2° grado;

 

5)         di dare atto che la detrazione per abitazione principale prevista dall’Amministrazione Comunale, spetta anche nei casi di unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà  o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito del ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

6)         di dare atto che oltre alle detrazioni di cui ai precedenti punti 2) - 3) , spetta la nuova detrazione statale pari all’1,33 per mille della base imponibile, fino ad un massimo di € 200, a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate  nelle categorie da A/2 ad A/7, come previsto dall’articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo nr. 504 del 1992, introdotto dall’articolo 1, comma 5, della Legge 24 dicembre 2007, nr. 244;