estratto della deliberazione della G.C. n. 122 del 01/12/2010, avente ad oggetto: “DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI AI FINI DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L'ANNO 2011”

DELIBERA

 

1)  di fissare per l'anno 2011 le aliquote e detrazioni per il calcolo dell'Imposta Comunale sugli Immobili, confermando quelle fissate per l'anno 2010 con deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 30/11/2009, come più sotto riportate, con le motivazione nelle premesse indicate:

 

A) ALIQUOTE:

 

- aliquota ordinaria                                                                                         6 per mille

 

- aliquota per le aree fabbricabili                                                                   7 per mille

 

- aliquota agevolata per i fabbricati con

  caratteristiche idonee al contenimento energetico                                    4 per mille

 

L'aliquota agevolata di cui sopra sarà applicata nel limite di otto anni a tutti gli edifici vecchi o nuovi, aventi un fabbisogno energetico primario non superiore a 43 Kwh/mq/anno (classe A) e sarà riconosciuta:

1)  per i nuovi fabbricati dalla data di accatastamento e previa presentazione del certificato ovvero attestato di qualificazione energetica rilasciato da progettista abilitato;

2)  per i vecchi fabbricati già accatastati, dal 1° gennaio dell'anno successivo la data del rilascio della certificazione di cui al precedente punto 1);

           

 

B)  DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE:

 

da applicarsi alle unità immobiliari destinate ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, limitatamente agli immobili classati nelle categorie catastali A1, A8 e A9, così come stabilito dal D.L. 93/2008 nelle premesse indicato, e agli immobili assimilati alle abitazioni principali indicati nell'art. 5 del “Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili”, approvato con deliberazione del C.C. n. 85 del 22/12/1998 e successive modifiche ed integrazioni, per i quali non è applicabile l'esclusione dall'imposta:

 

- € 150,00 DETRAZIONE ORDINARIA

  da applicarsi nella generalità dei casi, con esclusione delle situazioni socio-economiche indicate ai punti seguenti, con a fianco indicato il relativo importo della detrazione,

 

- € 210,00 a condizione che nel nucleo familiare del richiedente sia presente uno o più portatori di handicap di cui alla Legge 104/92. Tale condizione dovrà essere certificata dalla competente ULSS e allegata alla comunicazione di applicazione della maggiore detrazione;

 

- € 210,00 a condizione che il contribuente si trovi in entrambe le seguenti condizioni:

I -  possesso a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale dell'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Detta abitazione deve essere l'unico immobile posseduto in tutto il territorio nazionale ad eccezione delle eventuali sue pertinenze.

       Tale situazione dovrà risultare da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da allegarsi alla  comunicazione di applicazione della maggiore detrazione;

 

II - di essere titolari di reddito I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) per l'anno precedente cui si riferisce l'imposta, uguale o inferiore a Eur 8.500,00 certificato dai soggetti abilitati e allegata alla comunicazione di applicazione della maggiore detrazione;

 

- € 180,00 a condizione che il contribuente si trovi nelle medesime condizioni più sopra descritte ma con un reddito I.S.E.E. compreso tra Eur 8.500,01 ed Eur 10.000,00.

 

- di stabilire che la comunicazione dell'applicazione della maggiore detrazione dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune, con allegata la documentazione di cui ai punti precedenti;

 

- di stabilire che le certificazioni dei redditi ai fini I.S.E.E. di cui ai punti precedenti  dovranno essere annualmente richieste ai soggetti abilitati e presentate all'Ufficio Tributi su richiesta del medesimo Ufficio.

 

 

2)   di incaricare il Responsabile del Servizio economico-finanziario di provvedere alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997, con le modalità previste dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DPF del 16/4/2003.