ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 123 DEL 30.11.2009, avente come oggetto: " DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI AI FINI

DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L'ANNO 2010

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                              DELIBERA

 

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1) di fissare per l'anno 2010 le aliquote e detrazioni per il calcolo dell'Imposta

Comunale sugli Immobili, confermando quelle fissate per l'anno 2009 con

deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 29/12/2008, come più sotto

riportate, con le motivazioni nelle premesse indicate:

A) ALIQUOTE:

- aliquota ordinaria 6 per mille

- aliquota per le aree fabbricabili 7 per mille

- aliquota agevolata per i fabbricati con caratteristiche

idonee al contenimento energetico

4 per mille

L'aliquota agevolata di cui sopra sarà applicata nel limite di otto anni a tutti gli

edifici vecchi o nuovi, aventi un fabbisogno energetico primario non superiore a

43 Kwh/mq/anno (classe A) e sarà riconosciuta:

1) per i nuovi fabbricati dalla data di accatastamento e previa presentazione

del certificato ovvero attestato di qualificazione energetica rilasciato da

progettista abilitato;

2) per i vecchi fabbricati già accatastati, dal 1° gennaio dell'anno successivo la

data del rilascio della certificazione di cui al precedente punto 1);

B) DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE:

da applicarsi alle unità immobiliari destinate ad abitazione principale del

soggetto passivo d'imposta, limitatamente agli immobili classati nelle categorie

catastali A1. A8 e A9, così come stabilito dal D.L. 93/2008 nelle premesse

indicato, e agli immobili assimilati alle abitazioni principali indicati nell'art. 5 del

“Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili”,

approvato con deliberazione del C.C. n. 85 del 22/12/1998 e successive

modifiche ed integrazioni, per i quali non è applicabile l'esclusione dall'imposta:

- € 150,00 DETRAZIONE ORDINARIA

da applicarsi nella generalità dei casi, con esclusione delle situazioni

socio-economiche indicate ai punti seguenti, con a fianco indicato il relativo

importo della detrazione,

- €210,00 a condizione che nel nucleo familiare del richiedente sia presente

uno o più portatori di handicap di cui alla Legge 104/92. Tale condizione

dovrà essere certificata dalla competente ULSS e allegata alla

comunicazione di applicazione della maggiore detrazione;

- 210,00 a condizione che il contribuente si trovi in entrambe le seguenti

condizioni:

I. possesso a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale dell'unità

immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Detta

abitazione deve essere l'unico immobile posseduto in tutto il territorio

nazionale ad eccezione delle eventuali sue pertinenze.

Tale situazione dovrà risultare da dichiarazione sostitutiva di atto di

notorietà da allegarsi alla comunicazione di applicazione della maggiore

detrazione;

II. di essere titolari di reddito I.S.E.E. (Indicatore della Situazione

Economica Equivalente) per l'anno precedente cui si riferisce l'imposta,

uguale o inferiore a Eur 8.500,00 certificato dai soggetti abilitati e

allegata alla comunicazione di applicazione della maggiore detrazione;

- 180,00 a condizione che il contribuente si trovi nelle medesime condizioni

più sopra descritte ma con un reddito I.S.E.E. compreso tra Eur 8.500,01 ed

Eur 10.000,00.

- di stabilire che la comunicazione dell'applicazione della maggiore detrazione

dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune, con allegata la

documentazione di cui ai punti precedenti;

- di stabilire che le certificazioni dei redditi ai fini I.S.E.E. di cui ai punti

precedenti dovranno essere annualmente richieste ai soggetti abilitati e

presentate all'Ufficio Tributi su richiesta del medesimo Ufficio.

2) di disporre, ai sensi dell'art. 58 comma 4° del D.Lgs. 446/97, la pubblicazione della

presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale, secondo le direttive impartite dal

Ministero delle Finanze con circolare n. 40/E datata 13/12/1998.

267.