ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 123 DEL 30.11.2009, avente come oggetto: " DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI AI FINI
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L'ANNO 2010
.
DELIBERA
1
1) di fissare per l'anno 2010 le aliquote e detrazioni per il calcolo dell'Imposta
Comunale sugli Immobili, confermando quelle fissate per l'anno 2009 con
deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 29/12/2008, come più sotto
riportate, con le motivazioni nelle premesse indicate:
A) ALIQUOTE:
- aliquota ordinaria 6 per mille
- aliquota per le aree fabbricabili 7 per mille
- aliquota agevolata per i fabbricati con caratteristiche
idonee al contenimento energetico
4 per mille
L'aliquota agevolata di cui sopra sarà applicata nel limite di otto anni a tutti gli
edifici vecchi o nuovi, aventi un fabbisogno energetico primario non superiore a
43 Kwh/mq/anno (classe A) e sarà riconosciuta:
1) per i nuovi fabbricati dalla data di accatastamento e previa presentazione
del certificato ovvero attestato di qualificazione energetica rilasciato da
progettista abilitato;
2) per i vecchi fabbricati già accatastati, dal 1° gennaio dell'anno successivo la
data del rilascio della certificazione di cui al precedente punto 1);
B) DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE:
da applicarsi alle unità immobiliari destinate ad abitazione principale del
soggetto passivo d'imposta, limitatamente agli immobili classati nelle categorie
catastali A1. A8 e A9, così come stabilito dal D.L. 93/2008 nelle premesse
indicato, e agli immobili assimilati alle abitazioni principali indicati nell'art. 5 del
“Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili”,
approvato con deliberazione del C.C. n. 85 del 22/12/1998 e successive
modifiche ed integrazioni, per i quali non è applicabile l'esclusione dall'imposta:
- € 150,00 DETRAZIONE ORDINARIA
da applicarsi nella generalità dei casi, con esclusione delle situazioni
socio-economiche indicate ai punti seguenti, con a fianco indicato il relativo
importo della detrazione,
- €210,00 a condizione che nel nucleo familiare del richiedente sia presente
uno o più portatori di handicap di cui alla Legge 104/92. Tale condizione
dovrà essere certificata dalla competente ULSS e allegata alla
comunicazione di applicazione della maggiore detrazione;
- €
condizioni:
I. possesso a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale dell'unità
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Detta
abitazione deve essere l'unico immobile posseduto in tutto il territorio
nazionale ad eccezione delle eventuali sue pertinenze.
Tale situazione dovrà risultare da dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà da allegarsi alla comunicazione di applicazione della maggiore
detrazione;
II. di essere titolari di reddito I.S.E.E. (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente) per l'anno precedente cui si riferisce l'imposta,
uguale o inferiore a Eur 8.500,00 certificato dai soggetti abilitati e
allegata alla comunicazione di applicazione della maggiore detrazione;
- €
più sopra descritte ma con un reddito I.S.E.E. compreso tra Eur 8.500,01 ed
Eur 10.000,00.
- di stabilire che la comunicazione dell'applicazione della maggiore detrazione
dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune, con allegata la
documentazione di cui ai punti precedenti;
- di stabilire che le certificazioni dei redditi ai fini I.S.E.E. di cui ai punti
precedenti dovranno essere annualmente richieste ai soggetti abilitati e
presentate all'Ufficio Tributi su richiesta del medesimo Ufficio.
2) di disporre, ai sensi dell'art. 58 comma 4° del D.Lgs. 446/97, la pubblicazione della
presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale, secondo le direttive impartite dal
Ministero delle Finanze con circolare n. 40/E datata 13/12/1998.
267.