COMUNE DI TRISSINO

Provincia di Vicenza

 

 

ESTRATTO DELLA  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 3 DEL 15/02/2007 AVENTE AD OGGETTO:

 

 

           

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.). CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2006.

 

 

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IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

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DELIBERA

 

1.      di confermare – per l’anno 2007 – le aliquote e le detrazioni relative all’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) approvate con delibera di Giunta Comunale n. 16 del 30.01.2006, il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato, precisando che ogni riferimento all’anno 2006 debba intendersi riferito all’anno 2007;

 

2.      di dare atto che la presente delibera costituisce allegato al Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2007;

 

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C O M U N E    D I    T R I S S I N O

(PROVINCIA DI VICENZA)

 

 

 

 

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  N. 16 DEL 30/01/2006 AVENTE AD OGGETTO: “IMPOSTA COMUALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI. ANNO 2006”

 

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                                                                   LA GIUNTA  COMUNALE

 

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D E L I B E R A

 

1.     di approvare, per l’anno 2006, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) pari al 4,5 (quattro virgola cinque) per mille per le unità residenziali destinate ad abitazione principale. Si intende abitazione principale quella posseduta a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale nella quale il soggetto persona fisica risiede abitualmente. Si considera inoltre quale abitazione principale:

a)     abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti utilizzata a qualsiasi titolo da terzi;

b)     unità immobiliare appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

c)      unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente, a condizione che non risulti locata;

d)     solamente ai fini dell’applicazione della aliquota agevolata, e non della detrazione, l’abitazione concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta di qualsiasi grado; per potersi avvalere di tale aliquota ridotta, la concessione in uso gratuito ai parenti in linea retta deve essere comunicata al Comune mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 (trenta) giugno ed a valere per l’anno solare precedente. Nella dichiarazione devono essere indicati generalità e codice fiscale del soggetto passivo d’imposta, generalità e codice fiscale del comodatario, dati catastali completi e precisi dell’immobile e deve essere sottoscritta dal soggetto passivo d’imposta. Tale comunicazione rimane valida fino a revoca.

e)     ai soli fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata e non della detrazione le pertinenze, di cui all’art. 2 comma 1 del regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili e così come definite dall’art. 817 c.c., a condizione che siano al servizio dell’abitazione principale e direttamente utilizzate dal contribuente. Per pertinenze si intendono in particolare le autorimesse, ancorché distintamente iscritte in catasto (C6), nonché le cantine, i solai, lastrici solari e sottotetti, purché accatastati unitamente all’abitazione principale. L’estensione dell’agevolazione suddetta è limitata ad un massimo di due unità; 

 

2.     Di approvare, per l’anno 2006, l’aliquota dell’ICI pari al 6,5 (sei virgola cinque) per mille alle unità residenziali non occupate a titolo di residenza per almeno sei mesi nel corso dell’anno;

 

3.     Di approvare, per l’anno 2006, l’aliquota ICI pari al 3 (tre) per mille alle unità immobiliari inagibili o inabitabili sulle quali sono in corso interventi edilizi volti al loro recupero (interventi di ristrutturazione secondo la definizione di cui all’art. 31 lett. d Legge 457/78 per i quali sia stata rilasciata la concessione edilizia) limitatamente al periodo che  va dall’inizio lavori così come denunciati all’ufficio Tecnico Comunale (art. 1 comma 5 legge 449/97), al fine di agevolare il recupero del patrimonio edilizio;

 

4.     Di approvare, per l’anno 2006, per tutte le unità diverse da quelle precedenti l’aliquota ICI ordinaria pari al 5,5 (cinque virgola cinque) per mille;

 

5.     Di approvare, per l’anno 2006, la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura di euro 103,29= (centotre/29);

 

6.     Di stabilire, per l’anno 2006, la detrazione annua per gli alloggi regolarmente assegnati in locazione degli Istituti Autonomi per le case popolari (ATER), che costituiscono abitazione principale per i soggetti assegnatari nella misura pari ad euro 258,23= (duecentocinquantotto/23);

 

7.     Di stabilire, per l’anno 2006, la detrazione dell’imposta comunale sugli immobili pari ad euro 258,23= (duecentocinquantotto/23) limitatamente ad alcune categorie di soggetti che si trovano in situazioni di particolare disagio economico e sociale in quanto appartenenti a nucleo familiare ove siano presenti persone portatrici di handicap, o di invalidità che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore ai due terzi ai sensi delle vigenti normative, o con anziani non autosufficienti. La condizione di handicap, di invalidità o di non autosufficienza deve essere stata riconosciuta dalla competente Commissione Medica;

 

8.     Di stabilire che:

a)     la detrazione maggiorata vale solo per l’abitazione principale per quei nuclei familiari per i quali dalle risultanze anagrafiche risulti residente persona portatrice di handicap, invalida o non autosufficiente;

b)     i contribuenti che intendono avvalersi di detta maggiore detrazione devono presentare all’Ufficio Tributi del Comune tassativamente entro il 20/12/2006 una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la presenza nel nucleo familiare di persona portatrice di handicap, invalida o non autosufficiente. Alla dichiarazione dovrà essere allegata copia dell’attestazione della Commissione Medica che accerta la condizione di handicap, di invalidità o di non autosufficienza.

c)      La detrazione maggiorata sarà rapportata al periodo di possesso espresso in dodicesimi nel quale sussistano i requisiti per beneficiare della detrazione maggiorata.