Estratto della deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 28/02/2005 avente ad oggetto “DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ICI PER L’ANNO 2005”

 

                                 LA GIUNTA  COMUNALE

 

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                                           D E L I B E R A

 

 

1.      di confermare per l’anno 2005 l’aliquota ici pari al 4,5 per mille per le unità residenziali destinate ad abitazione principale. Si intende abitazione principale quella posseduta a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale nella quale il soggetto persona fisica risiede abitualmente. Si considera inoltre quale abitazione principale:

a)      alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;

b)      abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti utilizzata a qualsiasi titolo da terzi;

c)      unità immobiliare appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

d)      unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente, a condizione che non risulti locata;

e)      solamente ai fini dell’applicazione della aliquota agevolata, e non della detrazione, l’abitazione concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta di qualsiasi grado; per potersi avvalere di tale aliquota ridotta, la concessione in uso gratuito ai parenti in linea retta deve essere comunicata al Comune mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno ed a valere per l’anno solare precedente. Nella dichiarazione devono essere indicati generalità e codice fiscale del soggetto passivo d’imposta, generalità e codice fiscale del comodatario, dati catastali completi e precisi dell’immobile e deve essere sottoscritta dal soggetto passivo d’imposta. Tale comunicazione rimane valida fino a revoca.

f)        ai soli fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata e non della detrazione le pertinenze, di cui all’art. 2 comma 1 del regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili e così come definite dall’art. 817 c.c., a condizione che siano al servizio dell’abitazione principale e direttamente utilizzate dal contribuente. Per pertinenze si intendono in particolare le autorimesse, ancorché distintamente iscritte in catasto (C6), nonché le cantine, i solai, lastrici solari e sottotetti, purché accatastati unitamente all’abitazione principale. L’estensione dell’agevolazione suddetta è limitata ad un massimo di due unità; 

 

2.      Di confermare per l’anno 2005 l’aliquota ICI pari al 6,5 per mille alle unità residenziali non occupate a titolo di residenza per almeno sei mesi nel corso dell’anno;

 

3.      Di confermare per l’anno 2005 l’aliquota ICI pari al 3 per mille alle unità immobiliari inagibili o inabitabili sulle quali sono in corso interventi edilizi volti al loro recupero (interventi di ristrutturazione secondo la definizione di cui all’art. 31 lett. d Legge 457/78 per i quali sia stata rilasciata la concessione edilizia) limitatamente al periodo che  va dall’inizio lavori così come denunciati all’ufficio Tecnico Comunale (art. 1 comma 5 legge 449/97), al fine di agevolare il recupero del patrimonio edilizio;

 

4.      Di confermare per tutte le unità diverse da quelle precedenti l’aliquota ICI ordinaria pari al 5 per mille;

 

5.      Di confermare la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura di 103,29 euro (lire 200.000 annue);

 

6.      Di confermare la detrazione annua per gli alloggi regolarmente assegnati in locazione degli Istituti Autonomi per le case popolari (ATER), che costituiscono abitazione principale per i soggetti assegnatari nella misura pari a 258,23 euro (lire  500.000 annue);

 

7.      Di aumentare per l’anno 2005 la detrazione dell’imposta comunale sugli immobili da € 103,29 a € 258,23 limitatamente ad alcune categorie di soggetti che si trovano in situazioni di particolare disagio economico e sociale in quanto appartenenti a nucleo familiare ove siano presenti persone portatrici di handicap, o di invalidità che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore ai due terzi ai sensi delle vigenti normative, o con anziani non autosufficienti. La condizione di handicap, di invalidità o di non autosufficienza deve essere stata riconosciuta dalla competente Commissione Medica;

 

8.      Di stabilire che:

a)        vale solo per quei nuclei familiari la detrazione maggiorata i cui componenti siano titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione solo ed esclusivamente sull’alloggio adibito ad abitazione principale e le sue pertinenze  e che non risultino, nel contempo, essere titolari dei suddetti diritti su altro immobile (sia terreno che fabbricato, anche in quota parte);

 

b)        i contribuenti che intendono avvalersi di detta maggiore detrazione devono presentare all’Ufficio Tributi del Comune entro il 31/12/2005 una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la posizione del soggetto passivo del tributo e del suo nucleo familiare sia per quanto riguarda i diritti su immobili sia per quanto riguarda la presenza di persona portatrice di handicap, invalida o non autosufficiente. Alla dichiarazione dovrà essere allegata copia dell’attestazione della Commissione Medica che accerta la condizione di handicap, di invalidità o di non autosufficienza;

 

c)        l’aumento di detrazione dovrà essere rapportato al periodo di possesso espresso in dodicesimi nei quali perdurano i requisiti per beneficiare dell’ulteriore detrazione;

 

9.      Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2005;

 

10.  Di incaricare il responsabile del Servizio Finanziario a provvedere alla pubblicazione per estratto del presente atto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 58, comma 4, del D.Lgs. n. 446/97.