COMUNE DI SANDRIGO
Copia per estratto della deliberazione della Giunta Comunale n. 242 del22/12/2004
- di determinare nella misura del 4,5 per mille l’aliquota ordinaria I.C.I. da applicarsi per l’anno 2005
- di stabilire un'aliquota ridotta nella misura del 4,0 per mille da applicare al valore dei fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, nonché per le unità immobiliari a ciò assimilate, ai sensi dell’art. 4 del regolamento comunale vigente in materia;
- di prendere atto che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 104,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- di stabilire, inoltre, anche per l’anno 2005, che per la determinazione dell’imposta dovuta per le predette unità immobiliari l’importo di Euro. 104,00 di cui sopra sia elevato a Euro 181,00 per le categorie di cui all'articolo 5 del regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili e di confermare come segue l'importo del reddito di riferimento per la seconda categoria di disagio economico - sociale:
-Euro 7230,40 per nucleo formato da un componente
- Euro 10329,14 per nucleo formato da due componenti
- Euro12394,97 per nucleo formato da tre o più componenti;
reddito desunto dalla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, da presentarsi in corso d'anno, per i redditi 2004;
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
Art. 4
Unità Immobiliare adibita ad Abitazione Principale
Si considerano abitazioni principali a tutti gli effetti:
- anche le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
4. La concessione in comodato si rileva da copia del contratto prodotta dagli aventi diritto alla detrazione e/o alla aliquota agevolata, ovvero dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà presentata dal concedente ai sensi del D.P.R. 445/2000. La copia del contratto (o la dichiarazione sostitutiva) deve essere presentata entro i termini di dichiarazione dell’anno per il quale viene richiesta ed avrà validità fino a quando non interverranno variazioni alla concessione in comodato.
Art. 5
Detrazioni d’imposta
- In deroga al comma 1, dell’articolo quattro del presente regolamento, l’importo della detrazione può essere annualmente maggiorato dalla Giunta Comunale, in sede di fissazione delle aliquote d’imposta, nei limiti stabiliti dalla legge per le categorie di cittadini che versino nelle seguenti situazioni di disagio:
- per le famiglie con portatore di handicap permanente grave (ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92); cieco (L. 382/70); sordomuto (L. 381/70); invalido civile con grado di invalidità del 100% (art. 2 della L. 118/71 e successive modificazioni); mutilato o invalido di guerra o per servizio appartenente alle categorie dalla 1° alla 5° con invalidità del 100%(D.P.R. 915/78, L. 474/58) condizione da attestare mediante autocertificazione ai sensi della legge 445/2000 dalla quale risulti essere in possesso dell’accertamento di cui alle relative leggi, da presentare in copia all’Ufficio Tributi;
- per nuclei familiari, in situazione di particolare disagio economico, con reddito lordo annuale, fissato con apposita delibera di Consiglio Comunale, derivante unicamente da pensione o da reddito di lavoro dipendente, sommato alla rendita della casa di abitazione, comprese eventuali pertinenze, ad uso esclusivo del nucleo familiare, condizione da attestare mediante autocertificazione ai sensi della legge 15/68 e da presentare in copia all’Ufficio Tributi.
2. Le predette autocertificazioni devono essere presentate entro i termini di dichiarazione dell’anno per il quale viene richiesta l’agevolazione e avrà validità fino a quando non interverranno variazioni alle condizioni. Per quanto riguarda la seconda situazione di disagio, è necessario presentare ogni anno l’autocertificazione, per effetto in particolare della variazione di reddito.
MODALITA’ DI VERSAMENTO DELL’IMPOSTA
I versamenti d’imposta per l’anno 2005 dovranno essere effettuati sul seguente Conto Corrente Postale:
C.C.P. n. 50117241
Intestato a: Comune di Sandrigo – Servizio Tesoreria - ICI
E’ ammesso anche il pagamento a mezzo modello F24.