Estratto della deliberazione adottata dal Comune di Molvena (Prov. Vicenza) in materia di aliquote I.C.I. e detrazioni per l'anno di imposta 2011
(Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 62 del 20.12.2010)
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DELIBERA
1. di confermare, stante la sospensione di ogni potere in merito, per l�anno 2011, le seguenti aliquote dell�imposta comunale sugli immobili:
- Aliquota relativa ai fabbricati di tipo D al 7 per mille;
- Aliquota relativa alle aree edificabili al 7 per mille;
- Aliquota, pari all�aliquota ordinaria, relativa alle abitazioni principali ed agli altri fabbricati al 6 per mille;
- Detrazione per abitazione principale e per abitazione data in uso gratuito a parenti in linea retta, di primo grado, Euro 150,00 (diconsi centocinquanta/00) annui;
- Detrazione di Euro 200,00 (diconsi duecento/00), (quindi 150,00 + 50,00) per abitazione principale e le sue pertinenze, a speciali categorie di soggetti particolarmente svantaggiati quali:
a. Pensionati alla data del 31.12.2010, con reddito imponibile del nucleo familiare, risultante dall�anagrafe comunale, desunto dal Mod. CUD redditi 2010, 730 redditi 2010 o UNICO redditi 2010:
- inferiore od uguale a Euro 7.600,00 per nucleo formato da 1 componente;
- inferiore od uguale 11.400,00 per nucleo formato da 2 componenti;
- inferiore od uguale 13.000,00 per nucleo formato da 3 componenti;
- inferiore od uguale 14.100,00 per nucleo formato da 4 componenti.
Il contribuente dovr� presentare la relativa domanda accompagnata dal modello di certificazione dei redditi, entro la data di versamento del saldo 2011.
b. Famiglie con tre o pi� �figli fiscalmente a carico� conviventi, risultanti dall�anagrafe comunale. Si fa presente che in caso di raggiungimento del tetto dei tre figli fiscalmente a carico nel corso dell�anno la detrazione spetter� in proporzione ai mesi, considerando intero il mese in cui la condizione viene raggiunta. Il concetto di figlio fiscalmente a carico � quello valido ai fini I.R.PE.F. con il relativo limite di produzione del reddito. In caso di superamento da parte di uno dei figli fiscalmente a carico del livello di reddito personale ai fini I.R.PE.F., la detrazione maggiorata non spetter� per l�intero anno;
c. Famiglie con disabili al cento per cento ai sensi della legge nr. 104/1992 ovvero con invalidit� al cento per cento, la cui condizione sia certificata dalle unit� sanitarie locali mediante commissione medica (cfr codici 04-05-06 della certificazione ASL). Si fa presente che la detrazione spetta anche nel caso in cui uno dei familiari sia residente presso un istituto di ricovero, fuori del territorio comunale, a causa della propria invalidit�. Le dichiarazioni gi� presentate per gli anni scorsi, in caso di invarianza della situazione di invalidit� o di disabilit� esplicher� il proprio effetto anche per l�anno 2011 ai fini I.C.I. senza bisogno di ulteriore certificazione. Ogni nuova certificazione dovr� essere presentata entro la data di versamento del saldo 2011.