Estratto della deliberazione adottata dal Comune di Molvena (Prov. Vicenza) in materia di aliquote I.C.I. e detrazioni per l’anno di imposta 2008

(Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 4 del 31.03.2008)

 

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DELIBERA

 

1.     di stabilire, per l’anno 2008, le seguenti aliquote dell’imposta comunale sugli immobili:

 

-        Aliquota relativa ai fabbricati di tipo D al 7 per mille;

-        Aliquota relativa alle aree edificabili al 7 per mille;

-        Aliquota, pari all’aliquota ordinaria, relativa alle abitazioni principali ed agli altri fabbricati al 6 per mille,;

-        Detrazione per abitazione principale e per abitazione data in uso gratuito a parenti in linea retta, di primo grado, Euro 150,00 (diconsi centocinquanta/00) annui;

-        Detrazione di Euro 200,00 (diconsi duecento/00), (quindi 150,00 + 50,00) per abitazione principale e le sue pertinenze, a speciali categorie di soggetti particolarmente svantaggiati quali:

a.      Pensionati alla data del 31.12.2007, con reddito imponibile del nucleo familiare, risultante dall’anagrafe comunale, desunto dal Mod. CUD redditi 2007, 730 redditi 2007 o UNICO redditi 2007:

-       inferiore od uguale a Euro 7.600,00 per nucleo formato da 1 componente;

-       inferiore od uguale 11.400,00 per nucleo formato da 2 componenti;

-       inferiore od uguale 13.000,00 per nucleo formato da 3 componenti;

-       inferiore od uguale 14.100,00 per nucleo formato da 4 componenti.

Il contribuente dovrà presentare la relativa domanda accompagnata dal modello di certificazione dei redditi, entro la data di versamento del saldo 2008.

b.      Famiglie con tre o più “figli fiscalmente a carico” conviventi, risultanti dall’anagrafe comunale. Si fa presente che in caso di raggiungimento del tetto dei tre figli fiscalmente a carico nel corso dell’anno la detrazione spetterà in proporzione ai mesi, considerando intero il mese in cui la condizione viene raggiunta. Il concetto di figlio fiscalmente a carico è quello valido ai fini I.R.PE.F. con il relativo limite di produzione del reddito. In caso di superamento da parte di uno dei figli fiscalmente a carico del livello di reddito personale ai fini I.R.PE.F., la detrazione maggiorata non spetterà per l’intero anno;

c.      Famiglie con handicappati al cento per cento ai sensi della Legge nr. 104/1992 ovvero con invalidità al cento per cento, la cui condizione sia certificata dalle Unità Sanitarie Locali mediante commissione medica (cfr codici 04-05-06 della certificazione ASL). Si fa presente che la detrazione spetta anche nel caso in cui uno dei familiari sia residente presso un istituto di ricovero, fuori del territorio comunale, a causa della propria invalidità. Le dichiarazioni già presentate per gli anni scorsi, in caso di invarianza della situazione di invalidità o di handicap esplicherà il proprio effetto anche per l’anno 2008 ai fini I.C.I. senza bisogno di ulteriore certificazione. Ogni nuova certificazione dovrà essere presentata entro la data di versamento del saldo 2008.

 

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