a) 4,5 per mille per:
- le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze di cui all’art. 5 del regolamento I.C.I. (sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 che sono ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale o in un raggio non superiore a metri cinquanta dalla stessa);
- le unità immobiliari concesse in uso gratuito, con scrittura privata registrata, a parenti in linea retta entro il 1° grado che abbiano nelle stesse stabilito la propria residenza;
- gli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione all’assegnatario con patto di futura vendita e riscatto occupati ad uso abitazione dall’assegnatario e dai suoi familiari;
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
- due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che sia presentata all’Ufficio del Territorio regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime;
b) 4 per mille per:
- per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili per un periodo comunque non superiore a tre anni;
- per le unità immobiliari, categorie da A1 a A8, destinate a residenza principale di portatori di handicap il cui nucleo familiare disponga di un reddito non superiore ad EURO 25.822,84;
c) 7 per mille per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale da A1 a A8:
- non locate da almeno un anno al 31/12 dell’anno precedente;
d) 5,7 per mille per i restanti immobili
Detrazione per abitazione principale: Euro 103,29
(Estratto della Delibera di Consiglio comunale n. 17 del 19.3.2008)