COMUNE DI GAMBELLARA

Provincia di Vicenza

 

Il Consiglio comunale con deliberazione n. 5 del 30.3.2007 per l’anno 2007 ha deliberato:

 

1.        di confermare, per l’anno 2007, le seguenti aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

a) 4,5 per mille per:

-           le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze di cui all’art. 5 del regolamento I.C.I.,

-         le unità immobiliari concesse in uso gratuito, con scrittura privata registrata, a parenti in linea retta entro il 1° grado che abbiano nelle stesse stabilito la propria residenza;

-         gli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione all’assegnatario con patto di futura vendita e riscatto occupati ad uso abitazione dall’assegnatario e dai suoi familiari;

-         l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata,

-         due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che sia stata presentata all’Ufficio del Territorio regolare richiesta di valutazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime;

b)   4 per mille per:

-       i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo e prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili per il periodo comunque non superiore a tre anni;

-       le unità immobiliari, categorie da A1 e A8, destinate a residenza principale di portatori di handicap il cui nucleo familiare disponga di un reddito non superiore ad € 25.822,84;

c) 7  per mille per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale da A1 a A8  non locate da almeno un anno al 31.12 dell’anno precedente,

d) 5,7 per mille per i restanti immobili;

 

2.        di confermare, per l’anno 2007, la detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze e per le fattispecie di cui all’art. 6 dello stesso regolamento, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

 

ART. 6 DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’I.C.I. – ABITAZIONI PRINCIPALI

 

a)      Ai fini dell’applicazione dell’aliquota di imposta ridotta e della detrazione di cui all’art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 sono considerate abitazioni principali:

b)        unità immobiliari concesse in uso gratuito, con scrittura privata registrata, a parenti in     linea retta entro il 1° grado che abbiano nelle stesse stabilito la propria residenza,;

c)      gli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione all’assegnatario con patto di futura vendita e riscatto, occupate ad uso abitazione dall’assegnatario e dai suoi familiari, fin dal momento della concessione in locazione;

d)      l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

e)      due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’U.T.E. regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere presentata la richiesta di variazione;

 

2.              Il superiore beneficio decorre dal momento in cui si è verificata la condizione prevista dal comma 1° e deve essere seguito dalla denuncia di variazione prodotta dal richiedente entro i termini previsti dalla legge con allegati i documenti comprovanti il diritto alla detrazione ed alla riduzione dell’aliquota.