COMUNE DI GAMBELLARA

Provincia di Vicenza

 

La Giunta comunale con deliberazione n. 22 del 10.3.2006 per l’anno 2006 ha deliberato:

 

a)      di confermare le seguenti aliquote dell’imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.):

a)    4,5 per mille per:

-      le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze di cui all’art. 5 del regolamento I.C.I. (sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 che sono ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale o in un raggio non superiore a metri cinquanta dalla stessa);

-      le unità immobiliari concesse in uso gratuito, con scrittura privata registrata, a parenti in linea retta entro il 1° grado che abbiano nelle stesse stabilito la propria residenza;

-      gli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione all’assegnatario con patto di futura vendita e riscatto occupati ad uso abitazione dall’assegnatario e dai suoi familiari;

-      l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;

-      due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che sia presentata all’Ufficio del Territorio regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime;

b)   4 per mille:

-      per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili per un periodo comunque non superiore a tre anni;

-      per le unità immobiliari, categorie da A1 a A8, destinate a residenza principale di portatori di handicap il cui nucleo familiare disponga di un reddito non superiore ad EURO 25.822,84;

b)      7 per mille per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale da A1 a A8:

- non locate da almeno un anno al 31/12 dell’anno precedente;

     - inagibili;

c)      5,7 per mille per i restanti immobili.

 

d)      di detrarre dall’imposta  dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze e per le fattispecie di cui all’art. 6 del regolamento (sotto specificate) , fino a concorrenza del suo ammontare, EURO 103,29, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.