Estratto della deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Campiglia dei Berici (VI) n. 4 del 03/03/2010.
(omissis)
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e successive modifiche ed integrazioni ;
Dato atto che, l'art. 1, comma 156 della legge n. 296 del 27.12.2006 ( legge finanziaria 2007 ), modificando l'articolo 6, comma 1, primo periodo, del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per la deliberazione dell'aliquota I.C.I. ;
Visto l'articolo 1, comma 169 della legge n. 296 del 27.12.2006 ( legge finanziaria 2007), il quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
Considerato che, con Decreto Ministeriale in data 17/12/2009,( G.U. n. 301/2009) è stato prorogato al 30/04/2010 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2010 degli enti locali;
Dato atto che per l'esercizio finanziario 2010 occorre provvedere all'approvazione del bilancio di previsione e dei relativi allegati entro il predetto termine del 30/04/2010;
Richiamata la delibera C.C. n. 7 del 11/02/09, esecutiva, con la quale si stabiliva l'aliquota I.C.I. per l'anno di imposta 2009 nella misura del 6 per mille per abitazioni principali e assimilate e del 7 per mille per gli altri immobili, mantenendo la detrazione dell'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, di € 103,29, rapportate al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione;
Visto l'art 1 comma 1 del D.L. 27.05.2008 n. 93, convertito in legge n.126 del 24.07.2008, che prevede, a decorrere dall'anno di imposta
Visto, altresì, l'articolo 1 comma 7 del D.L. n. 93/2008 convertito in legge n.126/2008 , con il quale viene stabilito che fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilita’ interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, e’ sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;
Ritenuto di confermare, per l'anno 2010, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) già previste per l’anno ;
Acquisito il parere espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnico-contabile del presente atto, resa ai sensi dell'art.49, co.1 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento Comunale sull’I.C.I.;
Sentiti i seguenti interventi:
Bressan: è vero che sulla base della normativa vigente non possiamo aumentare i tributi di nostra competenza, ma si sarebbe potuto, con qualche fantasia, fare aggiustamenti in diminuzione alla luce della difficile situazione economica generale
Sindaco: questa ipotesi è stata valutata, ma poi scartata perché irrealizzabile
Marobin: comunque l’ ICI sulla prima casa è stata eliminata per cui la ricaduta sulle famiglie è scarsa
Bressan: non mi risulta che a Campiglia ci siano immobiliari o simili per cui coloro che pagano .
Con voti favorevoli 12 - contrari 1 (Bressan per le motivazioni sopra esposte) espressi per alzata di mano,
1) Di confermare e determinare, per l’anno
confermando le stesse aliquote previste per l’anno 2009;
2) Di confermare la detrazione dell'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, di € 103,29=, rapportate al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione;
4) Di dare atto che oltre all’applicazione dell’aliquota saranno applicate le detrazioni, esenzioni, agevolazioni ed obblighi previsti dalla vigente normativa in materia;
5) Di trasmettere via mail sul sito dpf.federalismofiscale@finanze.it il presente atto che verrà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale dall'ufficio federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;