Oggetto
: Determinazione aliquote I.C.I. anno 2007.IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 504/92, riguardante l’imposta comunale sugli immobili e, in particolare,
l’art. 6, comma 2, che dà la facoltà ai Comuni di diversificare le aliquote in misura non inferiore al 4
per mille ne superiore al 7 per mille, con riferimento agli immobili posseduti;
Visto il comma 156 dell’art. 1 della legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), il
quale, a modifica dell’art. 6, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 504/1992, ha attribuito al
Consiglio Comunale il potere di fissazione dell’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili;
Visto, altresì, l’art. 2, comma 4, della L. 431/98, che prevede la deroga dai limiti minimi e
massimi sopra stabiliti, in applicazione delle facoltà ivi previste;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 1 del 05.01.2006, esecutiva, con la quale sono state
mantenute, per l’anno 2006, le aliquote I.C.I. determinate per l’anno 2000, è stata fissata in € 154,94
e € 258,23 la detrazione d’imposta di cui all’art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/92, per le unità
immobiliari adibite ad abitazione principale, dei soggetti passivi di cui all’art. 3 D.Lgs. 502/92,
rientranti nelle condizioni ivi descritte;
Richiamata, altresì, la deliberazione di G.C. n. 38 del 25.03.2004, esecutiva, con la quale, a
modifica della succitata G.C. 1/2004 viene disposto che, per le sole II.PP.AA.BB. esistenti nel
territorio comunale l’aliquota I.C.I. per gli immobili locati a norma dell’art. 2, comma 3, della L.
431/1998 ed ai sensi dell’accordo definito in sede locale, l’aliquota è ridotta al 2°/°°;
Ritenuto di mantenere inalterato il carico fiscale e di confermare, quindi, le aliquote deliberate
lo scorso esercizio;
Visto l’art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006, n. 296, il quale stabilisce che gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento;
Visto il decreto interministeriale (Interno - Economia e finanze) del 30 novembre 2006,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 dell’11 dicembre 2006, con il quale è stato differito al 31
Marzo 2007 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione da parte degli Enti Locali per
l’anno 2007;
Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche
Fiscali - n. 3/DPF del 16 aprile 2003, con la quale sono state diramate le istruzioni sulla
pubblicazione delle deliberazioni relative alle aliquote ICI e all’introduzione delle condizioni per
usufruire dell’eventuale, ulteriore detrazione d’imposta prevista per l’abitazione principale;
Visto l’art. 42, comma 2 lettera f), del D.Lgs. 267/2000;
Visto il Regolamento Comunale per l’I.C.I., approvato con deliberazione di C.C. n. 70 del
21.12.98, esecutiva, CO.RE.CO. 1440/98, così come modificato con deliberazione di C.C. n. 56 del
20.12.2000 e deliberazione di C.C. n. 3 del 28.01.2004, esecutive;
Dato atto che in ordine alla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri
favorevoli di cui all’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato
con il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
Con la seguente votazione:
Presenti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:
DELIBERA
1.
Di mantenere, per l’anno 2007, l’aliquota I.C.I. per l’abitazione principale e per gli immobili locaticon contratto di locazione agevolata a seguito di accordo definito in sede locale al 4,5 °/°°;
2.
Di mantenere, per l’anno 2007, per le sole II.PP.AA.BB. esistenti nel territorio comunalel’aliquota I.C.I. ridotta al 2°/°°, per gli immobili locati a norma dell’art. 2, comma 3, della L.
431/1998 ed ai sensi dell’accordo definito in sede locale;
3.
Di determinare, per l’anno 2007, l’aliquota I.C.I. per gli immobili sfitti e non locati, intendendo leunità immobiliari, classificate o classificabili nel gruppo catastale A (ad eccezione per la categoria
A10 - ufficio) che vengono tenute vuote, per le quali non esistono consumi di utenze, al 7°/°°;
4.
Di mantenere, per l’anno 2007, l’aliquota I.C.I. per immobili che non rientrano nelle categorieprecedenti al 6°/°°;
5.
Di mantenere in EURO 154,94 la detrazione d’imposta di cui all’art. 8, comma 3, del D.Lgs.504/92, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, dei soggetti passivi
di cui all’art. 3 del D.Lgs. 504/92 che rientrano nelle seguenti condizioni:
a)
pensionati che abbiano compiuto, alla data del 01.01.2007, 60 anni e che siano in condizionenon lavorativa;
b)
lavoratori cassaintegrati o disoccupati;c)
portatori di handicap;d)
soggetti abitualmente assistiti dal Comune mediante integrazione del minimo vitale;6. Di mantenere in EURO 258,23 la detrazione di imposta di cui all’art. 8, comma 3. D.Lgs. n.
504/92, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, dei soggetti passivi di
cui all’art. 3, D.Lgs. 504/92, che rientrano nelle seguenti condizioni:
e) Soggetti passivi I.C.I. nel cui nucleo familiare è presente un figlio, un coniuge od un ascendente
diretto convivente, portatore di handicap con una invalidità pari al 100%, ai sensi della L. 104/1992;
7.Di stabilire inoltre che:
·
in tutti i casi, ad esclusione di quelli sub d), il nucleo familiare dovrà disporre di un redditoannuo (imponibile IRPEF), riferito al 2006, non superiore a EURO 10.845,59 aumentato di
EURO 826,33 per ogni persona a carico o, nel caso in cui il familiare a carico sia portatore di
handicap. EURO 1.291,14;
·
restano in ogni caso escluse da detta agevolazione e dall’esenzione le abitazioni principaliclassificate in catasto alle categorie A/1 (Abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville) e A/9
(castelli, palazzi......);
·
i componenti il nucleo familiare, come sopra considerato, dovranno risultare titolari di dirittodi proprietà od altro diritto reale di godimento:
n
dell’abitazione principale e delle sue pertinenze, non più di una per ognuna delle categoriecatastali classificate come C2, C6 e C7;
n
di terreni agricoli per un valore imponibile I.C.I. pari a EURO 2.582,58;n
di nessun altro immobile in tutto il restante territorio nazionale.n
L’ulteriore detrazione concessa in base al possesso dei requisiti sopra determinati, vienesuddivisa fra tutti i membri del nucleo familiare considerato (inteso sempre ai fini fiscali), che
siano titolari di diritti reali sullo stesso fabbricato adibito ad abitazione principale del nucleo
stesso;
n
L’handicap preso in considerazione dovrà essere tale da inibire, di fatto, l’attività lavorativa.8. Di stabilire che le richieste di applicazione della ulteriore detrazione o di esenzione da parte dei
soggetti, così come sopra indicati da lett. a) ad e), dovranno essere inoltrate utilizzando
esclusivamente il modello predisposto dall’ufficio e che viene allegato alla presente deliberazione
come parte integrante e sostanziale della stessa;
9.Di dare atto che i soggetti non rientranti nelle condizioni sopra descritte, godranno della
detrazione principale di legge;
10. Di fissare il termine ultimo del 31 ottobre dell’anno di imposizione, per la presentazione
all’Amministrazione Comunale dei modelli medesimi;
11. Di stabilire, inoltre, che ai richiedenti saranno comunicate le determinazioni dell’Ente entro il
30 Novembre dell’anno di imposizione;
12. Di dare atto che il contribuente può beneficiare in sede di acconto della ulteriore detrazione,
fatta salva diversa successiva determinazione dell’Ente, qualora i requisiti non fossero soddisfatti;
in tal caso il contribuente, non potendo beneficiare della ulteriore detrazione o dell’esenzione,
sarà tenuto al saldo dell’imposta, versando la parte indebitamente detratta;
13. Di demandare al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria gli adempimenti necessari
alla pubblicazione della presente deliberazione, secondo le istruzioni impartite dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze, con la circolare in premessa citata;
14. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del Testo Unico
sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 267/2000.