Comune di Vigonovo
deliberazione di G.C. n. 4 del 13.01.2005 ad Oggetto: "Determinazione aliquote I.C.I. anno 2005"
LA G.C.
DELIBERA
1. Di mantenere, per l’anno 2005, l’aliquota I.C.I. per l’abitazione principale e per
gli immobili locati con contratto di locazione agevolata a seguito di accordo
definito in sede locale al 4,5 °/°°;
2. Di mantenere, per l’anno 2005, per le sole II.PP.AA.BB. esistenti nel territorio
comunale l’aliquota I.C.I. ridotta al 2°/°°, per gli immobili locati a norma
dell’art. 2, comma 3, della L. 431/1998 ed ai sensi dell’accordo definito in sede
locale;
3. Di mantenere, per l’anno 2005, l’aliquota I.C.I. per gli immobili sfitti e non
locati, intendendo le unità immobiliari, classificate o classificabili nel gruppo
catastale A (ad eccezione per la categoria A10 - ufficio) che vengono tenute
vuote, per le quali non esistono consumi di utenze, al 9°/°°;
4. Di mantenere, per l’anno 2005, l’aliquota I.C.I. per immobili che non rientrano
nelle categorie precedenti al 6°/°°;
5. Di mantenere in EURO 154,94 la detrazione d’imposta di cui all’art. 8, comma
3, del D.Lgs. 504/92, per le unità immobiliari direttamente adibite ad
abitazione principale, dei soggetti passivi di cui all’art. 3 del D.Lgs. 504/92 che
rientrano nelle seguenti condizioni:
a) pensionati che abbiano compiuto, alla data del 01.01.2005, 60 anni e che
siano in condizione non lavorativa;
b) lavoratori cassaintegrati o disoccupati;
c) portatori di handicap;
d) soggetti abitualmente assistiti dal Comune mediante integrazione del
minimo vitale;
1. Di mantenere in EURO 258,23 la detrazione di imposta di cui all’art. 8, comma
3, D.Lgs. n. 504/92, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione
principale, dei soggetti passivi di cui all’art. 3, D.Lgs. 504/92, che rientrano
nelle seguenti condizioni:
a) soggetti passivi I.C.I. nel cui nucleo familiare è presente un figlio, un coniuge
od un ascendente diretto convivente, portatore di handicap con una
invalidità pari al 100%, ai sensi della L. 104/1992;
1. Di stabilire inoltre che:
n
in tutti i casi, ad esclusione di quelli sub d), il nucleo familiare dovrà disporredi un reddito annuo (imponibile IRPEF), riferito al 2004, non superiore a EURO
10.845,59 aumentato di EURO 826,33 per ogni persona a carico o, nel caso in
cui il familiare a carico sia portatore di handicap, EURO 1.291,14;
n
restano in ogni caso escluse da detta agevolazione le abitazioni principaliclassificate in catasto alle categorie A/1 (Abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in
ville) e A/9 (castelli, palazzi......);
n
i componenti il nucleo familiare, come sopra considerato, dovranno risultaretitolari di diritto di proprietà od altro diritto reale di godimento:
n
dell’abitazione principale e delle sue pertinenze, non più di una per ognunadelle categorie catastali classificate come C2, C6 e C7;
n
di terreni agricoli per un valore imponibile I.C.I. pari a EURO 2.582,58;n
di nessun altro immobile in tutto il restante territorio nazionale.n
L’ulteriore detrazione concessa in base al possesso dei requisiti sopradeterminati, viene suddivisa fra tutti i membri del nucleo familiare
considerato (inteso sempre ai fini fiscali), che siano titolari di diritti reali
sullo stesso fabbricato adibito ad abitazione principale del nucleo stesso;
n
L’handicap preso in considerazione dovrà essere tale da inibire, di fatto,l’attività lavorativa.
1. Di stabilire che le richieste di applicazione della ulteriore detrazione da parte
dei soggetti, così come sopra indicati da lett. a) ad e), dovranno essere inoltrate
utilizzando esclusivamente il modello predisposto dall’ufficio e che viene
allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale della
stessa;
2. Di dare atto che i soggetti non rientranti nelle condizioni sopra descritte,
godranno della detrazione per abitazione principale di legge;
3. Di fissare il termine ultimo del 31 ottobre dell’anno di imposizione, per la
presentazione all’Amministrazione Comunale dei modelli medesimi;
4. Di stabilire, inoltre, che ai richiedenti saranno comunicate le determinazioni
dell’Ente entro il 30 Novembre dell’anno di imposizione;
5. Di dare atto che il contribuente può beneficiare in sede di acconto della
ulteriore detrazione, fatta salva diversa successiva determinazione dell’Ente,
qualora i requisiti non fossero soddisfatti; in tal caso il contribuente, non
potendo beneficiare della ulteriore detrazione, sarà tenuto al saldo dell’imposta,
versando la parte indebitamente detratta;