Città di San Donà di Piave - Provincia di Venezia

MPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L’ANNO 2009

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA I.C.I. E DETRAZIONI

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTO l’art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504 e successive modifiche;

VISTO l’art. 3,comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n.662;

VISTO l'art. 1 del D.L. n. 93/2008, così come modificato in sede di conversione nella L. 126/2008, che ha disposto l'esclusione dall'imposta

comunale sugli immobili dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e delle unità immobiliari assimilate dal comune

con regolamento comunale alla data di entrata in vigore della legge di conversione, ad eccezione degli immobili di categoria A/1, A/8 e A/9;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 123 del 19/12/2008;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili, modificato da ultimo con deliberazione n. 124 del

19/12/2008;

A V V I S A

1) Le aliquote I.C.I. applicate in questo Comune per l’anno 2009 sono le seguenti:

a) 4,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale iscritte nelle categorie A1 – A8 – A9 per le quali non vige l’esclusione

dall’imposta di cui all’art. 1 del D.L. 93/2008, o quelle ad essa equiparate ai sensi dell'art. 21 del Regolamento ICI, considerando pertinenziali e

quindi parti integranti dell’abitazione principale le unità immobiliari, limitatamente ad una per ogni categoria, classificate o classificabili nelle

categorie catastali C/2 ( magazzini e locali di deposito ), C/7 ( tettoie chiuse o aperte ) e C/6 ( stalle, scuderie, rimesse, autorimesse );

conseguentemente alla base imponibile di tali pertinenze è applicata l’aliquota prevista per l’abitazione principale e qualora l’imposta dovuta

per la sola abitazione principale sia inferiore all’importo della detrazione, la differenza può essere detratta sino alla concorrenza dell’imposta

dovuta per le pertinenze anzidette;

b) 7 per mille per tutti gli altri immobili ad eccezione degli immobili di cui alle seguenti lettere c) e d);

c) 4,5 per mille per gli immobili sui quali vengono realizzati gli interventi di seguito indicati:

- interventi di recupero delle unità immobiliari inagibili o inabitabili, dichiarate tali secondo i criteri dell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 504/92 e

s.m.i., indicate nell’allegato 3 delle norme tecniche di attuazione alla variante al P.R.G. approvata ai sensi della L.R. 5 marzo 1985, n. 24

“Tutela ed edificabilità delle zone agricole”, con delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 6267 del 5 dicembre 1995;

- interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto nelle aree individuate con la deliberazione di C.C. n. 130 del 18 luglio 1997 e

successive modificazioni avente ad oggetto “Delimitazione ai sensi ex art. 27 della Legge 457/78 delle zone di recupero” e realizzate a

norma dell’art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della Legge 5 agosto 1978 n.457".

d) 4,5 per mille per gli immobili che vengono affittati alle condizioni di cui all'ultimo periodo dell'art. 17, comma 3 del vigente Regolamento I.C.I.,

ai seguenti soggetti che si trovano in condizioni economiche disagiate:

- Unico adulto con figli minori a carico;

- Nucleo familiare in possesso di sfratto esecutivo per finita locazione;

- Nuclei familiari nella cui famiglia anagrafica siano presenti invalidi regolarmente riconosciuti, con una percentuale di invalidità pari e/o

superiore al 75%, e/o disabili portatori di handicap riconosciuti ai sensi della Legge 104/92.

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di cui alla lettera d) gli affittuari debbono avere un reddito massimo non superiore a quello previsto per la

presentazione di domande per alloggi E.R.P.

L’aliquota ridotta al 4,5 per mille, di cui al precedente punto 1,lettera c), è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi

indicati nello stesso punto e per la durata di tre anni dall’inizio lavori.

Per l’anno 2009, le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e le pertinenze di categoria C/2, C/6 e C/7, solo una per tipo, sono

esenti dall’ICI, ad eccezione di quelle di categoria A/1, A/8, A/9.

Sono equiparate all’abitazione principale e quindi anch’esse esenti dall’ICI le seguenti tipologie di immobili:

 l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. E’ considerato “anziano”, ai fini

dell’applicazione del beneficio il soggetto che abbia compiuto il 65° anno di età alla data del 31 dicembre 2008;

 le unità immobiliari concesse in uso gratuito, ai parenti in linea retta di primo grado (padre o madre e figli e viceversa), che risiedono

nell’immobile medesimo;

 le unità immobiliari di proprietà del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia

titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile utilizzato come abitazione principale situato nello stesso comune

ove è ubicata la casa coniugale;

 le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari,

nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Non godono dell’esenzione le unità immobiliari che, pur essendo utilizzate come abitazione principale , sono classificate nelle categorie

catastali A/1, A/8, A/9. Le stesse continuano a pagare l’ICI.

2) Sono soggetti passivi dell’imposta il proprietario ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi

anche se non residenti nel territorio dello stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività. Per gli immobili

concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario. Ai fini della applicazione dell’I.C.I. ai terreni agricoli, si considerano coltivatori

diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della L. 9 gennaio

1963, n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

3) La detrazione d'imposta per le unità immobiliari iscritte nelle categorie A1 – A8 – A9 adibite ad abitazione principale dal soggetto

passivo e' pari euro 104,00, da rapportare al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione ed al numero di soggetti passivi

residenti nell'immobile.

4) Per l’anno 2009 la detrazione d’imposta è aumentata da Euro 104,00 a Euro 250,00 nei seguenti casi:

a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale possedute da contribuenti i quali, pur essendo proprietari o titolari di altro diritto reale, siano

assistiti dai Servizi Sociali del Comune, per stati di indigenza e in via continuativa nel corso dell'anno 2009;

b) unità immobiliari adibite ad abitazione principale, possedute in proprietà o altro diritto reale, da contribuenti nella cui famiglia anagrafica

siano presenti invalidi regolarmente riconosciuti, con una percentuale di invalidità pari e/o superiore al 75%, e/o disabili portatori di handicap

riconosciuti ai sensi della Legge 104/92, tutto ciò a prescindere da qualsiasi limite di reddito e dalla proprietà di altri immobili;

c) unità immobiliari adibite ad abitazione principale, possedute in proprietà o altro diritto reale, da pensionati, disoccupati e/o cassintegrati il cui

reddito familiare (nucleo familiare) sia stato, nell’anno 2008, complessivamente inferiore all’importo lordo di Euro 9.500,00 aumentato di Euro

775,00 per ogni persona a carico.

5) Sono, comunque, escluse dal beneficio di cui al precedente punto 4), lettere a) e c) i contribuenti titolari di diritto di proprietà o altro diritto reale

su immobili diversi dall’abitazione principale, terreni agricoli con reddito dominicale superiore a Euro 104,00 ed aree edificabili.

6) L’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno

durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale in base ad una perizia redatta a

carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione oppure, in alternativa, il contribuente può presentare dichiarazione

sostitutiva ai sensidell’art. 47 del D.P.R. 445/2000.

V E R S A M E N TO

Resta fermo l’obbligo, per il soggetto passivo, di eseguire in autotassazione il versamento dell’imposta dovuta, che deve avvenire per l’acconto

entro il 16 giugno, pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente ed il

saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno entro il 16 dicembre con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. E’ nella facoltà del/della

contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

L’importo minimo da versare è pari ad Euro 2,50. Il versamento dell’ICI per l’anno 2009 deve avvenire con l’arrotondamento, sia per l’acconto

che per il saldo, imposto dal comma 166, dell’art. 1 della Legge Finanziaria 2007, ossia con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è

inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Il versamento continua ad essere effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell’ambito del territorio del Comune. In

caso di mancato o tardivo versamento il contribuente può fare il ravvedimento operoso.

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Tributi al numero telefonico del centralino 0421 - 5901.

L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto all’Agente della riscossione EQUITALIAPOLIS S.P.A - SAN DONA' DI

PIAVE - VE - ICI sul conto corrente postale n° 88660485 intestato al predetto Agente della riscossione, oppure presso le banche

convenzionate.

NON UTILIZZARE PIU' I VECCHI BOLLETTINI CON IL NUMERO DI CONTO CORRENTE 332304 PERCHE' DAL 2008 IL MINISTERO

DELL'ECONOMIA HA EMESSO UN DECRETO CHE OBBLIGA OGNI COMUNE AD AVERE UN CONTO CORRENTE POSTALE DEDICATO

ALL'ICI.

In alternativa potrà essere effettuato il versamento I.C.I. utilizzando il modello F24.

I soggetti non residenti nel territorio dello Stato italiano possono effettuare il pagamento dell’ I.C.I. da essi dovuta per l’anno 2009, oltre che con le

modalità sopra indicate, tramite bonifico bancario oppure con vaglia internazionale ordinario o di versamento in conto corrente secondo le modalità

stabilite dal D.M. 13 novembre 1995.

DICHIARAZIONE ICI ANNO 2008

GIA’ DAL 2007 LA COMUNICAZIONE I.C.I. E' STATA ABROGATA E SOSTITUITA CON LA DICHIARAZIONE I.C.I.

La presentazione della dichiarazione I.C.I. è obbligatoria per tutti i casi in cui vi siano variazioni negli elementi rilevanti ai fini della determinazione

dell’imposta.

Non deve essere presentata la dichiarazione per :

 le variazioni di proprietà conseguenti ad eredità ad eccezione del ricongiungimento di usufrutto;

 le variazioni di proprietà e di diritti reali che dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del

D.Lgs. 463/1997, concernente la disciplina del modello unico informatico ( cosidetto MUI ).

Il modello per la presentazione della dichiarazione e relative istruzioni è approvato annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e può

essere ritirato gratuitamente presso l'Ufficio Tributi del Comune di San Donà di Piave o si possono visualizzare accedendo al sito internet

www.sandonadipiave.net - Aree tematiche - Tasse, nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione I.C.I. sono indicati i casi in cui è

obbligatoria la presentazione.

Tale dichiarazione, se dovuta, deve essere consegnata all'Ufficio Tributi che rilascerà la ricevuta di consegna, entro il termine per la presentazione

della dichiarazione dei redditi. La dichiarazione può anche essere spedita in busta chiusa a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata

senza ricevuta di ritorno, riportando sulla busta la dicitura “Dichiarazione ICI 2008”:

Si ricorda che i dati catastali relativi agli immobili possono essere consultati gratuitamente seguendo le modalità di accesso indicate sul sito

www.agenziaterritorio.it.

F.to IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Dott. Emanuele Muraro

SAN DONA’ DI PIAVE, li _________________________

PER INFORMAZIONI

Ufficio Tributi - Via Ungheria Libera n°13 ( Stes so edificio dei Vigili Urbani ) - 30027 San Donà di Piave (VE)

% 0421 – 5901 fax 0421 – 590332 in alternativa 0421 - 50961

internet www.sandonadipiave.net e - mail tributi@sandonadipiave.net

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

Lunedì e Mercoledì dalle 8.30 alle 12.00 - Giovedì dalle 16.00 alle 17.00 e Venerdì dalle 8.30 alle 12.00 su appuntamento.

Dal 18 Maggio al 16 Giugno e dal 16 Novembre al 16 Dicembre

L'apertura al pubblico verrà effettuata anche nei giorni di Martedì dalle ore 16.00 alle ore 17.00 ed il Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00.