CITTÀ DI SAN DONÀ DI PIAVE
( Decorata con Croce al Merito di Guerra e con medaglia d’Argento al Valor Militare )
PROVINCIA DI VENEZIA - Settore III° - Ufficio Tributi
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L
’’ANNO 20081)
E’ determinata per l’anno 2008, l’aliquota ICI che sarà applicata in questo Comune nelle seguenti misure:a)
4,5 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale o quelle ad essa equiparate ai sensi dell'art. 21del Regolamento ICI, considerando pertinenziali e quindi parti integranti dell’abitazione principale le unità immobiliari, limitatamente ad
una per ogni categoria, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/7 (tettoie chiuse o
aperte) e C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse); conseguentemente alla base imponibile di tali pertinenze è applicata
l’aliquota prevista per l’abitazione principale e qualora l’imposta dovuta per la sola abitazione principale sia inferiore all’importo
della detrazione, la differenza può essere detratta sino alla concorrenza dell’imposta dovuta per le pertinenze anzidette;
b)
7 per mille per tutti gli altri immobili ad eccezione degli immobili di cui alle seguenti lettere c) e d);c)
4,5 per mille per gli immobili sui quali vengono realizzati gli interventi di seguito indicati:- interventi di recupero delle unità immobiliari inagibili o inabitabili, dichiarate tali secondo i criteri dell’art. 8, comma 1, del
D.Lgs. 504/92 e s.m.i., indicate nell’allegato 3 delle norme tecniche di attuazione alla variante al P.R.G. approvata ai sensi
della L.R. 5 marzo 1985, n. 24 “Tutela ed edificabilità delle zone agricole”, con delibera di Giunta Regionale del Veneto n.
6267 del 5 dicembre 1995;
- interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto nelle aree individuate con la deliberazione di C.C. n. 130 del 18
luglio 1997 e successive modificazioni avente ad oggetto “Delimitazione ai sensi ex art. 27 della Legge 457/78 delle zone di
recupero” e realizzate a norma dell’art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della Legge 5 agosto 1978 n. 457".
d)
4,5 per mille per gli immobili che vengono affittati alle condizioni di cui all'ultimo periodo dell'art. 17, comma 3 del vigenteRegolamento I.C.I., ai seguenti soggetti che si trovano in condizioni economiche disagiate:
- Unico adulto con figli minori a carico;
- Nucleo familiare in possesso di sfratto esecutivo per finita locazione;
- Nuclei familiari nella cui famiglia anagrafica siano presenti invalidi regolarmente riconosciuti, con una percentuale di
invalidità pari e/o superiore al 75%, e/o disabili portatori di handicap riconosciuti ai sensi della Legge 104/92.
Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di cui alla lettera d) gli affittuari debbono avere un reddito massimo non superiore a quello
previsto per la presentazione di domande per alloggi E.R.P.
L’aliquota ridotta al 4,5 per mille, di cui al precedente punto 1,lettera c), è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli
interventi indicati nello stesso punto e per la durata di tre anni dall’inizio lavori.
2)
Sono soggetti passivi dell’imposta il proprietario ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficiesugli stessi anche se non residenti nel territorio dello stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano
l’attività. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario. Ai fini della applicazione dell’I.C.I. ai terreni
agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi
comunali previsti dall'art. 11 della L. 9 gennaio 1963, n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità,
vecchiaia e malattia.
3) Per l’anno 2008 dall’imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo si
detraggono Euro 104,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione ed al numero di soggetti
passivi residenti nell'immobile
.E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o
disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non
risulti locata. E’ considerato “anziano”, ai fini dell’applicazione del beneficio il soggetto che abbia compiuto il 65° anno di età alla data
del 31 dicembre 2007.
Sono altresì equiparate alle abitazioni principali, ai soli fini dell’applicazione della relativa aliquota
, le unità immobiliari concesse in usogratuito, ai parenti in linea retta di primo grado ( padre o madre e figli e viceversa ), che risiedono nell’immobile medesimo.
4) Per il 2008 la detrazione d’imposta è aumentata da Euro 104,00 a Euro 250,00 nei seguenti casi:
a)
unità immobiliari adibite ad abitazione principale possedute da contribuenti i quali, pur essendo proprietari o titolari di altrodiritto reale, siano assistiti dai Servizi Sociali del Comune, per stati di indigenza e in via continuativa nel corso dell'anno 2008;
b)
unità immobiliari adibite ad abitazione principale, possedute in proprietà o altro diritto reale, da contribuenti nella cui famigliaanagrafica siano presenti invalidi regolarmente riconosciuti, con una percentuale di invalidità pari e/o superiore al 75%, e/o disabili
portatori di handicap riconosciuti ai sensi della Legge 104/92, tutto ciò a prescindere da qualsiasi limite di reddito e dalla proprietà
di altri immobili;
c)
unità immobiliari adibite ad abitazione principale, possedute in proprietà o altro diritto reale, da pensionati, disoccupati e/ocassintegrati il cui reddito familiare (nucleo familiare) sia stato, nell’anno 2007, complessivamente inferiore all’importo lordo di
Euro 9.500,00 aumentato di Euro 775,00 per ogni persona a carico.
5)
Sono, comunque, escluse dal beneficio di cui al precedente punto 4), lettere a) e c) i contribuenti titolari di diritto di proprietà o altrodiritto reale su immobili diversi dall’abitazione principale, terreni agricoli con reddito dominicale superiore ad Euro 104,00 ed aree
edificabili.
6)
L’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periododell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale in base ad una
perizia redatta a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione oppure, in alternativa, il contribuente può
presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000.
ULTERIORE DETRAZIONE STATALE
Da quest'anno è possibile applicare anche l'ulteriore detrazione statale nel seguente modo:
L'1,33 per mille della base imponibile (rendita x 105) dell'abitazione principale e delle pertinenze così come identificate al
precedente punto 1, lett.a), per un importo massimo di Euro 200,00.
La detrazione dell'1,33 per mille non è applicabile alle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
La detrazione dell'1,33 per mille spetta dopo aver applicato quelle previste dal Comune.
La risoluzione n° 1/DPF del Ministero delle Finanze del 31/01/2008 prevede che"
l'ulteriore detrazione si rende applicabile già insede di versamento dell'acconto"
con le stesse modalità della detrazione ordinaria di 104,00 Euro.V E R S A M E N TO
Resta fermo l’obbligo, per il soggetto passivo, di eseguire in autotassazione il versamento dell’imposta dovuta, che deve avvenire per
l’acconto
entro il 16 giugno, pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesidell’anno precedente ed il saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno
entro il 16 dicembre con eventuale conguaglio sulla prima rataversata. E’ nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale,
da corrispondere
entro il 16 giugno.L’importo minimo da versare è pari ad Euro 2,50.
Il versamento continua ad essere effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell’ambito del territorio del
Comune. In caso di mancato o tardivo versamento il contribuente può
fare il ravvedimento operoso. Per informazioni rivolgersiall’Ufficio Tributi al numero telefonico del centralino 0421/5901.
L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto all’Agente della riscossione EQUITALIAPOLIS S.P.A - SAN
DONA' DI PIAVE - VE - ICI sul conto corrente postale n° 88660485 intestato al predetto Agente della riscossione, oppure
presso le banche convenzionate.
NON UTILIZZARE PIU' I VECCHI BOLLETTINI CON IL NUMERO DI CONTO CORRENTE 332304 PERCHE' DA QUEST'ANNO IL
MINISTERO DELL'ECONOMIA HA EMESSO UN DECRETO CHE OBBLIGA OGNI COMUNE AD AVERE UN CONTO CORRENTE
POSTALE DEDICATO ALL'ICI.
In alternativa potrà essere effettuato il versamento I.C.I. utilizzando il modello F24.
I soggetti non residenti nel territorio dello Stato italiano possono effettuare il pagamento dell’ I.C.I. da essi dovuta per l’anno 2008, oltre
che con le modalità sopra indicate, tramite bonifico bancario oppure con vaglia internazionale ordinario o di versamento in conto
corrente secondo le modalità stabilite dal D.M. 13 novembre 1995.
DICHIARAZIONE ICI ANNO 2007
DAL 2007 LA COMUNICAZIONE I.C.I. E' STATA ABROGATA E SOSTITUITA CON LA DICHIARAZIONE I.C.I.
La presentazione della dichiarazione I.C.I. è obbligatoria per tutti i casi in cui vi siano variazioni negli elementi rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Non deve esser presentata la dichiarazione per:
le variazioni di proprietà conseguenti ad eredità ad eccezione del ricongiungimento di usufrutto;
le variazioni di proprietà e di diritti reali che dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del D.Lgs. 463/1997, concernente la disciplina del modello unico informatico ( MUI ).
Il modello per la presentazione della dichiarazione è approvato annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Nelle relative istruzioni per la compilazione della dichiarazione I.C.I. sono indicati i casi in cui è obbligatoria la
presentazione della dichiarazione di variazione I.C.I.. Esse sono acquisibili dal sito internet
http://www.sandonadipiave.net/portale/Tributi/dichiarazioneici.asp.
Tale dichiarazione, se dovuta, deve essere consegnata all'Ufficio Tributi entro il termine per la presentazione della
dichiarazione dei redditi.
Si ricorda che i dati catastali relativi agli immobili possono essere consultati gratuitamente seguendo le modalità di accesso indicate sul sito
www.agenziaterritorio.it.
PER INFORMAZIONI
Ufficio Tributi - Sede in Via Ungheria Libera,n°13 ( Stesso edificio dei Vigili Urbani ) - 30027 San Donà di Piave (VE)
Centralino
% 0421/ 5901 - fax 0421 / 590332 oppure 0421/50961internet
www.sandonadipiave.net e - mail tributi@sandonadipiave.net
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
Lunedì e Mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 - Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.00 e Venerdì su appuntamento.
Dal 16 Maggio al 16 Giugno e dal 17 Novembre al 16 Dicembre l'apertura al pubblico verrà effettuata anche nei giorni di
Martedì dalle ore 16.00 alle ore 17.00 ed il Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00.