IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta dell’ Assessore al Bilancio Pierangelo Molena;
Premesso che:
Ø rientra negli obiettivi dell’Amministrazione comunale il rispetto del dei vincoli del patto di stabilità definiti con l’art. 77bis la legge 133/2008;
Ø il comma 4 della sopraccitata norma dispone: “Il saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista e' costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.”
Ø le entrate tributarie proprie sono uno dei componenti essenziali per perseguire il raggiungimento dei citati obiettivi del patto di stabilità;
Rilevato che, sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, vi è la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
Rilevato che tale sospensione impone al comune notevoli restrizioni alla spesa corrente, la quale, invece, tendenzialmente aumenta di anno in anno con la conseguenza che le previsioni di spesa devono essere improntate al contenimento dei costi e al taglio di servizi al fine di raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica;
Visto il D.Lgs. n° 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata istituita l’I.C.I.;
Visto il D.L. n° 93 del 27.05.2008, convertito in legge n° 12 del 24.07.2008, con la quale, a decorrere dal 01.01.2008, è stata esclusa dall’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, l’unità immobiliare adibita da abitazione principale, escludendo dal beneficio le categorie catastali A1-A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3 del citato D.Lgs. n° 504/1992;
Rilevato che la sopraccitata esclusione dall’imposta si applica anche per le abitazioni concesse in uso gratuito a familiari, secondo le disposizioni contenute nell’art. 59, lettera e) del D.Lgs. n° 446/1997, recepite all’art. 6, del vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, e fatte proprie con deliberazione consiliare n° 19/2007 e confermate con delibera del Consiglio comunale n° 12, del 04.02.2008,
Ritenuto di confermare le aliquote stabilite con le sopraccitate deliberazioni anche per l’anno 2009 e puntualmente riportate nel dispositivo del presente atto;
Visto l’art. 1, comma 156, della legge n. 296 del 27.12.2006 che conferisce al Consiglio Comunale la competenza per la determinazione delle aliquote relative all’imposta comunale sugli immobili;
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili approvato con delibera consiliare n° 11/2008, nonché il Regolamento generale delle entrate tributarie approvato con delibera di Consiglio comunale n° 10/2008;
Preso atto che :
con nota prot. n29067 del 11.12.2008 è stata convocata la conferenza dei capigruppo consiliari per il giorno 16.12.2008;
La 2^ Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole nella seduta del 15.12.2008;
Visto il parere favorevole espresso dai responsabili dei servizi competenti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000;
Interviene l’Assessore al Bilancio il quale ricorda che, come anticipato in commissione bilancio, la proposta di questa sera riguarda la determinazione delle aliquote ICI e relative detrazioni per l’anno 2009 ma che, essendo vigente il blocco della potestà impositiva dei Comuni, di fatto con la proposta non si andava ad intaccare alcuna tariffa. Quindi con la proposta odierna, andiamo solo a richiamare le aliquote dell’anno precedente. Rispetto all’osservazione che il Consigliere Bernardi aveva fato in Commissione sull’intervento in merito agli affitti ai parenti grazie alla legge finanziaria, ricorda che la legge prevede che questo tipo di agevolazione può operare solo nel caso in cui sia prevista nel regolamento e che noi l’abbiamo previsto, ovverosia all’interno del nostro regolamento c’è questo tipo di agevolazione che viene quindi riconosciuta ai cittadini del Comune di Martellago alla luce del combinato disposto della finanziaria e del regolamento comunale. Visto il già evidenziato blocco dell’autonomia comunale in materia di tariffe non c’è altro da dire sulla proposta.
Interviene il Consigliere Bernardi riallacciandosi a quanto detto giustamente dall’Assessore Molena e ricordando che prima con legge e poi con un decreto legge il Governo ha praticamente esentato quasi tutti dal pagamento dell’ICI. In questo contesto normativo è stato un bene escludere anche i parenti di I° grado. Ricorda che ancora l’anno scorso aveva evidenziato il caso di chi ha una mamma o un figlio su di un alloggio di proprietà di una persona ed è un parente di I° grado e l’assurdità di far pagare molto di più rispetto ad una abitazione I° casa se questa viene data appunto a un figlio o a una madre. Quindi prima il Governo e poi, l’anno scorso a livello di Regolamento, è stata prevista questa esenzione. In questo modo abbiamo una situazione giusta nel senso che tutti quelli che hanno la I° casa, oppure anche se non hanno la prima casa ma sono figli o genitori di uno di questi proprietari viene esentato. E’ da fare i complimenti al Ministro Tremonti.
Con voti, espressi in forma palese:
favorevoli: 21
contrari: 0
astenuti: 0
su n° 21 consiglieri presenti e votanti;
Con votazione unanime, espressa in forma palese;
1) Approvare per l’anno d’imposta 2009, le aliquote e relative detrazioni di imposta I.C.I. come di seguito riportate:
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Tipologia |
Aliquota 2009 |
Detrazione 2009 |
1 |
- abitazione principale e relative pertinenze, - alloggi utilizzati dai soci delle cooperative a proprietà indivisa, - alloggi regolarmente assegnati da istituto autonomo case popolari, - alloggi posseduti, e non locati, da soggetto disabile o anziano che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario |
esente D.L. 93/2008 Convertito con legge 126/2008 |
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2 |
- abitazione principale e relative pertinenze relative alle categorie catastali A1, A8 e A9 |
4,5 |
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3 |
Detrazione per abitazione principale o altre fattispecie di cui al precedente punto 2) |
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€ 104,00 |
4 |
abitazione concesse in comodato a parenti fino al secondo grado o affini di primo grado i quali la occupano come abitazione principale |
esente D.L. 93/2008 Convertito con legge 126/2008 |
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5 |
Immobili locati o concessi in comodato o uso gratuito (non assimilabili ad abitazione principale, di cui al punto precedente) |
7.00 |
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6 |
Immobili locati con contratto di locazione secondo l’accordo territoriale stipulato in attuazione della Legge 9 dicembre 1998, n° 431, art. 2, comma 3 e del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, 5 marzo 1999, art.1 – depositato al Protocollo del Comune di Martellago in data 02.11.1999 al n° 27627; |
7.00 |
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7 |
Altri fabbricati (tutte le tipologie) |
7.00 |
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8 |
Terreni |
7.00 |
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9 |
Aree fabbricabili |
7.00 |
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2) l’applicazione delle aliquote dovrà essere effettuata in dodicesimi, considerando per intero il mese, il cui permanere della situazione, si protrae per almeno 15 giorni;