LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n° 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata istituita l’I.C.I.;
Visto l’art. 42, del D.Lgs. n° 267/2000, lettera f), il quale conferisce alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle aliquote;
Considerato che l’aliquota non può essere inferiore al 4%o, ne può essere superiore al 7%o se non per straordinarie esigenze di bilancio;
Visto l’art. 2 comma 4, della Legge n° 431/1998, recante norme in materia di disciplina delle locazione adibite ad uso abitativo, il quale prevede la facoltà ai comuni di derogare il limite massimo dell’aliquota ICI nella misura massima del 9%o, limitatamente agli immobili non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
Visto l’art. 53, comma 16, della Legge n° 388/2000, la quale definisce il termine di approvazione dei tributi locali e dei regolamenti, entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 348 del 4.12.2003 con la quale venivano apportate alcune precisazioni;
Vista la legge finanziaria per l’anno 2005 n. 311 del 30.12.2004 la quale apporta alcune modifiche relativamente agli estimi catastali e alle procedure di accatastamento degli immobili;
Visti i tagli alle entrate da trasferimenti erariali effettuati dal Ministero dell’Interno nell’anno 2004, che non sono stati compensati da altre nuove entrate e per i quali si sono dovute apportare riduzioni notevoli alla spesa corrente del bilancio di previsione dell’esercizio 2004;
Ritenuto di effettuare una manovra correttiva sul gettito dell’imposta comunale sugli immobili effettuano alcune variazioni di aliquota e modifiche delle detrazioni in modo da consentire un innalzamento dei limiti di spesa altrimenti imposti dalle entrate insufficienti;
Vista la delibera di Consiglio Comunale, n° 2, del 9.01.2004, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario anno 2004, il bilancio pluriennale 2004/2006, la relazione revisionale e programmatica e gli altri allegati obbligatori, esecutiva;
Vista la delibera di Giunta Comunale, n° 7 del 14.01.2004, con la quale è stato approvato il PEG per l’anno 2004;
Visto l’art. 48 del D.lgs. 267/2000, relativo alle competenze della Giunta Comunale;
Visto lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n° 25 del 06.04.2001 (CO.RE.CO., prot. 2558 del 10.04.2001);
Visto il parere favorevole espresso dai responsabili dei servizi competenti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;
Con votazione unanime, espressa in forma palese;
1) determinare per le motivazione esplicitate in premessa, per l’anno 2005 le seguente aliquote I.C.I. e relative detrazioni di imposta:
|
Tipologia |
Aliquota 2005 |
Detrazione 2005 |
1 |
- abitazione principale e relative pertinenze, - alloggi utilizzati dai soci delle cooperative a proprietà indivisa, - alloggi regolarmente assegnati da istituto autonomo case popolari, - alloggi posseduti, e non locati, da soggetto disabile o anziano che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario |
4.50 |
|
2 |
Detrazione per abitazione principale o altre fattispecie di cui al precedente punto 1) |
|
€ 104,00 |
3 |
Detrazione per proprietari della sola abitazione principale o per titolari del diritto di usufrutto, uso, abitazione o comodato, se titolari di pensione sociale come unico reddito del nucleo familiare o se portatori di handicap con invalidità superiore al 75% (alternativa alla detrazione di cui al precedente punto 2) |
|
€ 156,00 |
4 |
abitazione concesse in comodato a parenti fino al secondo grado o affini di primo grado i quali la occupano come abitazione principale |
6.00 |
|
5 |
Detrazione per le abitazioni di cui al punto precedente |
|
€ 0,00 |
6 |
Immobili locati o concessi in comodato o uso gratuito |
6.00 |
|
7 |
Immobili locati con contratto di locazione secondo l’accordo territoriale stipulato in attuazione della Legge 9 dicembre 1998, n° 431, art. 2, comma 3 e del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, 5 marzo 1999, art.1 – depositato al Protocollo del Comune di Martellago in data 02.11.1999 al n° 27627; |
6.00 |
|
8 |
Immobili non locati (tutte le tipologie) |
7.00 |
|
9 |
Immobili uso abitativo per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni - Legge 9 dicembre 1998, n° 431, art. 2, comma 4 |
9.00 |
|
10 |
Terreni |
6.00 |
|
11 |
Aree fabbricabili |
7.00 |
|
12 |
Altri fabbricati: immobili censiti con categorie catastali: D - C3 – C2 – C1 - A10 |
6.00 |
|
2) gli immobili locati beneficiano dell’aliquota agevolata previa esibizione del contratto di locazione registrato o mediante autocertificazione;
3) l’applicazione delle aliquote dovrà essere effettuata in dodicesimi, considerando per intero il mese, il cui permanere della situazione, si protrae per almeno 15 giorni;
4) le certificazioni dovranno essere prodotte all’Ufficio Tributi, entro l’anno in cui inizia il beneficio, mediante autocertificazione; le medesime avranno validità anche per gli anni successivi fino alle revoca delle stesse e/o alla modifica delle aliquote e/o agevolazioni;
5) pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale secondo le disposizioni della Circolare del 13.02.1999, n° 49/E del Ministero delle Finanze;
6) trasmettere copia del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 125, del D.Lgs. n° 267/2000, nonché dall’art. 14, comma 5, dello Statuto Comunale ai Capigruppo Consiliari e al Presidente del Consiglio Comunale;
7) dichiarare, con votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
8) incaricare il Servizio Tributi per l’esecuzione del presente atto.