LA GIUNTA COMUNALE

 

 

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

 

VISTO il D.Lgs 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

VISTO il D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, ed in particolare gli artt. 52, 58 e 59;

 

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 30.12.1998, esecutivo a norma di Legge;

 

VISTO l'art. 53, comma 16, del D.Lvo 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, delle legge 28 dicembre 2001, n. 448, con il quale il termine per deliberare le tariffe dei tributi locali e' stato stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione che dovrà avvenire entro il 28.02.2004 ai sensi dell’art. 1 del  D.L. 30.12.2004 n. 314;

 

ATTESA la necessità di deliberare le aliquote ICI per l'anno 2005;

 

VISTO l'art. 4, comma 1, del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito con la Legge 24 ottobre 1996, n. 556, che consente di deliberare un'aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel territorio del Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;

 

VISTO l'art. 3, comma 56, della legge n. 662 del 23.12.1996, che prevede che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

VISTO l'art. 8, comma 3, del D.Lgs 504/92 che consente di elevare la detrazione per l'abitazione principale da Euro 103,29 (L. 200.000) fino a Euro 258,22 (L. 500.000);

 

VISTA la Circolare Ministero delle Finanze n. 96/E/04.04.97, con la quale sono state illustrate le modalità di applicazione della riduzione di cui all'art. 4 del D.L. 437/96 sopraccitato;

 

VISTO in particolare i sottoelencati articoli del Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili:

 

            - l'art. 8, comma 3, lett. c), che, in attuazione dell'art. 59, comma 1, lett. e) del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, consente di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al primo grado di parentela;

 

            - l'art. 5, comma 2), lett. d), punto 2), che in attuazione dell'art. 59, comma 1, lett. g) del D.Lgs 446/97, prevede che il Consiglio Comunale, con la deliberazione di determinazione delle aliquote, può determinare, per zone omogenee e secondo le destinazioni urbanistiche, i valori di riferimento delle aree fabbricabili;

 

ESAMINATI gli atti della Commissione Tecnica consultiva per l'attribuzione del valore venale delle aree fabbricabili ai fini I.C.I., istituita con atto di Giunta Comunale n. 153/17.11.1998, ed in particolare la relazione conclusiva dei lavori della stessa e la tabella dei valori attribuiti alle aree esistenti nel territorio comunale;

 

PRECISATO che con delibera di Giunta Comunale n. 26 del 17.02.2004 sono state fissate le seguenti aliquote per l'anno 2004:

 

            1) - aliquota CINQUE PER MILLE in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta` indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dando atto che:

 

            a) ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662 del 23.12.1996, e stata considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

 

            b) in attuazione dell'art. 8, comma 3, lett. c), del Regolamento per la disciplina dell'I.C.I. che, di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al primo grado di parentela;

 

            2) - aliquota SEI PER MILLE per gli altri immobili;

 

RILEVATO che l'applicazione dell'aliquota base (4 per mille) comporterebbe un introito stimato in Euro 700.000 circa;

 

TENUTO CONTO che l'introito ICI di competenza 2004, secondo le previsioni assestate, e' stato quantificato in Euro 985.000,00 di cui Euro  € 960.000,00  a titolo di imposta e Euro 25.000,00 a titolo di recupero imposta anni precedenti;

 

RITENUTO, in relazione alle esigenze di bilancio 2005 di seguito dettagliatamente evidenziate, di confermare le aliquote e le detrazioni d’imposta deliberate per l’anno 2004;

 

                                                  

DATO ATTO che, in base alle predette aliquote e detrazioni d’imposta, il gettito previsto per l'anno 2004 e' stimato in Euro 1.020.000, calcolato sulla base dell'importo della previsione assestata 2005, successivamente aumentato dell’importo complessivo di Euro 20.000 (partite arretrate - recuperi e accertamenti), come di seguito meglio evidenziato:

 

IMPOSTA ANNO 2005

                1.000.000

ATTIVITA’ ACCERTATIVA

                    20.000

TOTALE IMPOSTA ANNO 2005

                1.020.000

                                   

DATO ATTO altresì che, fin dalla prima applicazione, l'Amministrazione Comunale di Fossalta di Portogruaro ha fissato l'aliquota del cinque per mille, elevata parzialmente dall'anno 1996 al sei per mille, per far fronte a nuove necessità di bilancio;

 

APPURATO che il maggior introito, rispetto all'applicazione dell'aliquota base di imposta, si quantifica in Euro 300.000 e che il medesimo andrà a finanziare nel 2005, tra l’altro, i maggiori oneri relativi alle somme trasferite all’Unione dei Comuni per far fronte alla riduzione dei contributi da parte dello Stato e comunque spese fisse incomprimibili previste nel bilancio stesso (nuovo contratto di lavoro, ecc.);

 

VISTO il redigendo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005;

 

VISTI i pareri favorevoli ex art. 49, primo comma del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

 

CON voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge:

 

 

 

                                                              D E L I B E R A

 

 

 

1) di fissare per l'anno 2005 una doppia aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata come segue:

 

            - aliquota CINQUE PER MILLE in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta` indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto, stabilendo altresì che:

 

            a) ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge n. 662 del 23.12.1996, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e a condizione che la stessa non risulti locata;

 

            b) in attuazione dell'art. 8, comma 3, lett. b), del Regolamento per la disciplina dell'I.C.I., è considerata abitazione principale quella concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al primo grado di parentela, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ed anche della relativa detrazione (che si applica solo in alternativa alla detrazione eventualmente già spettante per l’abitazione principale posseduta nel territorio comunale);

 

            - aliquota SEI PER MILLE per tutti gli altri immobili.

 

3) di stabilire in Euro 156,00 la detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

 

4) di elevare, in deroga al precedente punto 3), la detrazione spettante per l'abitazione principale ai sensi dell'art. 8, 2° comma del D.L.vo n. 504/92, a € 258,00 nei seguenti casi:

 

a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale possedute da contribuenti che, pur essendo proprietari o titolari di altro diritto reale, sono assistiti dal Comune in via continuativa nel corso dell'anno 2005 per stato di indigenza o povertà;

 

b) unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei possessori i cui nuclei familiari si trovino nelle seguenti condizioni economiche:

   - nucleo familiare composto di un unico componente di età non inferiore ad anni 65 con reddito complessivo inferiore a € 8.500,00;

   - nucleo familiare composto da due o più componenti di cui almeno uno di età non inferiore ad anni 65 con reddito complessivo inferiore a € 12.000,00;

 

Il reddito complessivo è determinato sommando i seguenti redditi:

- reddito da lavoro o pensione, compresi assegni sociali, pensioni sociali e di invalidità con esclusione degli assegni per indennità di accompagnamento;

- interessi su capitali mobiliari calcolati sulla parte eccedente a € 10.000,00;

-20% del patrimonio immobiliare, determinato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, con esclusione dell'abitazione principale del possessore.

 

5) di stabilire che i soggetti che intendono avvalersi della maggiore detrazione dovranno indicare l'importo nell'apposito spazio del bollettino di versamento. Dovranno inoltre presentare apposita dichiarazione, nelle forme previste dall'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, attestante il possesso dei requisiti per il diritto al beneficio e detta dichiarazione dovrà pervenire all'Ufficio Tributi, pena la decadenza, entro il mese successivo a quello di scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi.

L'Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di richiedere documentazione integrativa, qualora lo ritenga opportuno ed inoltre di eseguire gli accertamenti di legge sulla veridicità della dichiarazione.

 

 

6) di determinare per l'anno 2005 ai sensi ai sensi dell'art. 5, comma 2), lett. d), punto 2) del Regolamento per la disciplina dell'I.C.I., in attuazione dell'art. 59, comma 1, lett. g) del D.Lgs 446, per zone omogenee e secondo la destinazione urbanistica del vigente Piano Regolatore, i valori di riferimento delle aree fabbricabili al 01.01.2005 site nel territorio del Comune come indicato tabella ALLEGATO A) alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale

 

7) di stimare in  € 1.020.000 il gettito complessivo dell'imposta per l'anno 2005;

 

8) di dare atto che il maggior gettito rispetto all'applicazione dell'aliquota base d'imposta, stimato in €. 300.000, derivante dall’aumento dell’aliquota base d’imposta sarà utilizzato per le ragioni in premessa indicate;

 

 

            Successivamente con separata unanime votazione favorevole la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del TUEL n. 267/2000.

 

DELIGIUN/icimisure2005