PER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

D E L I B E R A

 

            per i motivi in premessa esposti, di approvare le sottoelencate aliquote per l’anno 2008, relative all’Imposta Comunale sugli Immobili, istituita dal D.Lgs 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni, mantenendole invariate rispetto a quelle dell’anno precedente deliberate dalla Giunta Comunale con provvedimento n. 494 del 21/11/2006 e dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 4 del 13.02.2007:

 

a)   5,5 per mille

     l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

(la medesima aliquota può essere applicata anche ad una pertinenza accatastata in C2 e ad una pertinenza accatastata in C6 a norma dei commi 1 e 2 dell’art. 2 del Regolamento Comunale.)

b)   6 per mille

    gli immobili locati ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9/12/1998, n. 431;

      l’abitazione concessa in uso gratuito affinchè vi dimorino abitualmente parenti ed affini di primo grado del proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale, con obbligo di residenza anagrafica;

c)   9 per mille

     le unità immobiliari abitative non locate e per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni, ai sensi dell’art. 2, comma 4, ultimo periodo della Legge 9/12/1998 n. 431;

(questa aliquota si applica anche alle abitazioni a disposizione per uso stagionale o saltuario):

d)   7 per mille

     tutti gli immobili non compresi nei punti a), b), c), ivi comprese le unità immobiliari abitative concesse in uso gratuito ai familiari ed affini del 2° grado, con obbligo di residenza anagrafica;

(questa aliquota si applica a terreni, aree fabbricabili, negozi etc., nonché a garage, magazzini, posti auto accatastati in C2 o C6 che non siano pertinenze dell’abitazione principale).

 

Sono inoltre fissate le seguenti norme:

1)            dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29;

2)   è inoltre concessa la detrazione di un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile, comunque non superiore a 200,00 euro, ai sensi dell’art. 5 della Legge 24.12.2007, n. 244;

3)   la detrazione d’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è incrementata di Euro 51,65 per i soggetti proprietari della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed una eventuale sola pertinenza avente il medesimo numero di foglio e mappale,  che si trovino nelle condizioni sotto indicate:

a) titolari esclusivamente di pensione sociale e/o con reddito lordo non superiore al trattamento riconosciuto dall’I.N.P.S., alla data del 1° gennaio 2008, alle persone in cassa integrazione straordinaria. In caso di coabitazione si fa riferimento alla somma dei redditi delle persone che coabitano nella medesima unità abitativa;

b) ricoverati in lungo degenza o in case protette con il contributo comunale, per un periodo superiore ai mesi otto;

c) nucleo familiare, come risultante dal certificato di stato di famiglia rilasciato dall’Ufficio Anagrafe, che abbia contratto un mutuo per l’acquisto della prima casa (tuttora in ammortamento) e con reddito complessivo lordo non superiore a 40.000,00 € (reddito riferito all’anno 2007);

 

4)   la detrazione d’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è incrementata di Euro 100,00 per i soggetti proprietari della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed una eventuale sola pertinenza avente il medesimo numero di foglio e mappale,  che si trovino nelle condizioni sotto indicate:

a)   presenza all’interno del nucleo familiare, così come risultante dal certificato di stato di famiglia rilasciato dall’Ufficio anagrafe, di:

a.1) invalidi riconosciuti al 100% la cui situazione sia certificata con il verbale di accertamento modello A/SAN rilasciato dalla Commissione per l’accertamento degli stati di invalidità civili;

a.2) portatori di handicap grave la cui situazione sia certificata con il verbale di accertamento di visita collegiale (comma 3 - art. 3 della Legge 05.02.1992 n. 104);

b)   nucleo familiare, come risultante dal certificato di stato di famiglia rilasciato dall’Ufficio Anagrafe, con tre o più figli di età inferiore ai 18 anni;

 

Per usufruire dell’ulteriore detrazione di cui ai punti 3) e 4) i soggetti interessati dovranno produrre idonea autocertificazione attestante il diritto ad usufruire dell’agevolazione, da spedire o presentare all’ufficio protocollo entro il 30.06.2008 e la cui mancata presentazione comporterà la perdita (non sanabile) della possibilità di usufruirne.