Comune di Chioggia

Provincia di Venezia

 

ALIQUOTE ICI ANNO 2006

(ESTRATTO DELIBERAZIONE G.M. N. 52  IN SEDUTA DEL 28/02/2006)

a)   5,5 per mille

     l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

(la medesima aliquota può essere applicata anche ad una pertinenza accatastata in C2 e ad una pertinenza accatastata in C6 a norma dei commi 1 e 2 dell’art. 2 del Regolamento Comunale.)

b)   6 per mille

    gli immobili locati ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9/12/1998, n. 431;

    l’abitazione concessa in uso gratuito affinchè vi dimorino abitualmente parenti ed affini di primo grado del proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale, con obbligo di residenza anagrafica;

c)   9 per mille

     le unità immobiliari abitative non locate e per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni, ai sensi dell’art. 2, comma 4, ultimo periodo della Legge 9/12/1998 n. 431;

(questa aliquota si applica anche alle abitazioni a disposizione per uso stagionale o saltuario):

d)   7 per mille

     tutti gli immobili non compresi nei punti a), b), c), ivi comprese le unità immobiliari abitative concesse in uso gratuito ai familiari ed affini del 2° grado, con obbligo di residenza anagrafica;

(questa aliquota si applica a terreni, aree fabbricabili, negozi etc., nonché a garage, magazzini, posti auto accatastati in C2 o C6 che non siano pertinenze dell’abitazione principale);

di stabilire, inoltre, quanto segue:

1)   è fissata in Euro 103,29 la misura massima della detrazione d’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

2)   la predetta detrazione è elevata a Euro 154,94 per i soggetti che si trovano nelle condizioni sotto indicate:

a)  proprietari di una sola abitazione, con una eventuale sola pertinenza avente il medesimo numero di foglio e mappale, che siano titolari di pensione sociale o portatori di handicap riconosciuti al 100% o ricoverati in lungo degenza o in case protette con il contributo comunale, per un periodo superiore ai mesi otto;

b)  famiglie proprietarie di un’unica abitazione, con una eventuale sola pertinenza avente il medesimo numero di foglio e mappale, e con reddito lordo non superiore al trattamento riconosciuto dall’I.N.P.S. alle persone in cassa integrazione straordinaria;

In caso di coabitazione si fa riferimento alla somma dei redditi delle persone che coabitano nella medesima unità abitativa.

 

SUL SITO DEL COMUNE DI CHIOGGIA, www.chioggia.org SONO DISPONIBILI LE ALIQUOTE DEGLI ANNI PRECEDENTI, IL REGOLAMENTO ED ALTRI STAMPATI.