COPIA |
|
|
|
|
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 8 IN SEDUTA DEL 17/01/2005
Oggetto: |
ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2005 |
L'anno duemilacinque, addì diciasette del mese di gennaio alle ore 12.00 nella Residenza Municipale, si è riunita
Eseguito l'appello risultano:
|
Presenti |
Assenti | ||
1. |
GUARNIERI Fortunato |
Sindaco |
X |
|
2. |
GRASSO Gianni |
Vice Sindaco |
X |
|
3. |
LUSCIANO Francesco |
Assessore |
X |
|
4. |
VARISCO Giorgio |
Assessore |
X |
|
5. |
RAVAGNAN Sergio |
Assessore |
X |
|
6. |
BOSCOLO Guerino |
Assessore |
X |
|
7. |
BORELLA Maria Cristina |
Assessore |
X |
|
8. |
SCARPA Gianfranco |
Assessore |
X |
|
9. |
BOSCOLO Roberto |
Assessore |
X |
|
10. |
GIBIN Fabiano |
Assessore |
X |
|
|
|
|
10 |
0 |
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr. Roberto Finardi .
Il Sig. GUARNIERI Fortunato, Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Ufficio proponente: FINANZE E AFFARI GENERALI\\TRIBUTI
Premesso che l’art. 54 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, così come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 23.03.1998, n. 56, stabilisce che i comuni deliberano le tariffe ed i prezzi pubblici, ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, così stabilendo la connessione logico funzionale tra le predette delibere, poiché l’approvazione delle tariffe è presupposto per la determinazione delle entrate e, quindi, per la formazione del bilancio dell’ente locale;
considerato che la disciplina della materia oggetto della presente deliberazione si rinviene nel D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed in particolare all’art. 42 il quale, razionalizzando le disposizioni dell’art. 32 della legge 142/1990, ha delineato un quadro recettivo di alcune interpretazioni giurisprudenziali;
ravvisato che in particolare la lettera F) del succitato articolo stabilisce che il Consiglio dell’Ente ha competenza sulla:
1) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione delle relative aliquote;
2) disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;
dato atto che in conformità a tale previsione normativa, peraltro recettiva di alcuni orientamenti giurisprudenziali formatisi sulla corrispondente norma della legge n. 142/1990, si assiste ad una ripartizione delle competenze, per cui:
a) il Consiglio definisce la parte ordinamentale della materia;
b)
ritenuto di approvare le aliquote I.C.I. per l’anno 2005, mantenendole invariate rispetto a quelle dell’anno precedente, approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 12.03.2004;
individuata la competenza di questo collegio ai sensi degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del servizio, sulla proposta della presente deliberazione;
visto il T.U. Ordinamento Enti Locali, D.Lgs. 267/2000;
visto lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge;
D E L I B E R A
per i motivi in premessa esposti, di approvare le sottoelencate aliquote per l’anno 2005, relative all’Imposta Comunale sugli Immobili, istituita dal D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni, mantenendole invariate rispetto a quelle dell’anno precedente approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 12.03.2004,:
a) 5,5 per mille
● l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
(la medesima aliquota può essere applicata anche ad una pertinenza accatastata in C2 e ad una pertinenza accatastata in C6 a norma dei commi 1 e 2 dell’art. 2 del Regolamento Comunale.)
b) 6 per mille
● gli immobili locati ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9/12/1998, n. 431;
● l’abitazione concessa in uso gratuito affinchè vi dimorino abitualmente parenti ed affini di primo grado del proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale;
c) 9 per mille
● le unità immobiliari abitative non locate e per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni, ai sensi dell’art. 2, comma 4, ultimo periodo della Legge 9/12/1998 n. 431;
(questa aliquota si applica anche alle abitazioni a disposizione per uso stagionale o saltuario):
d) 7 per mille
● tutti gli immobili non compresi nei punti a), b), c), ivi comprese le unità immobiliari abitative concesse in uso gratuito ai familiari ed affini del 2° grado, con obbligo di residenza anagrafica;
(questa aliquota si applica a terreni, aree fabbricabili, negozi etc., nonché a garage, magazzini, posti auto accatastati in C2 o C6 che non siano pertinenze dell’abitazione principale);
di stabilire, inoltre, quanto segue:
1) è fissata in Euro 103,29 la misura massima della detrazione d’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
2) la predetta detrazione è elevata a Euro 154,94 per i soggetti che si trovano nelle condizioni sotto indicate:
a) proprietari di una sola abitazione, con una eventuale sola pertinenza avente il medesimo numero di foglio e mappale, che siano titolari di pensione sociale o portatori di handicap riconosciuti al 100% o ricoverati in lungo degenza o in case protette con il contributo comunale, per un periodo superiore ai mesi otto;
b) famiglie proprietarie di un’unica abitazione, con una eventuale sola pertinenza avente il medesimo numero di foglio e mappale, e con reddito lordo non superiore al trattamento riconosciuto dall’I.N.P.S. alle persone in cassa integrazione straordinaria;
In caso di coabitazione si fa riferimento alla somma dei redditi delle persone che coabitano nella medesima unità abitativa.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Fto dr. GUARNIERI Fortunato Fto dr Roberto Finardi
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, d. lgs 18 agosto 2000, n. 267)
Il sottofirmato Segretario Generale certifica che la copia della presente deliberazione viene affissa all’albo di questo Comune il giorno ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Addì IL SEGRETARIO GENERALE
Fto dr Roberto Finardi
|