1. Di applicare, per le motivazioni in premessa espresse, per l’anno 2008, le seguenti aliquote e detrazioni, relativamente all’Imposta Comunale sugli Immobili:
a) aliquota ordinaria al 6,5‰ con esclusione degli immobili di cui ai successivi punti b) e c);
b) aliquota del 5,00‰ per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze;
c) aliquota del 7,00‰ per gli alloggi abitabili, non locati e, di fatto non occupati, di cui all’art. 4, comma 1, del vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI;
d) la detrazione per l’abitazione principale di cui all’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 504/1992, è elevata ad € 114,00;
e) la detrazione per l’abitazione principale di cui all’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 504/1992 è elevata ad € 258,23 qualora nel nucleo familiare dei soggetti passivi vi sia la presenza di invalidi, disabili o portatori di handicap (art. 4 comma 3 del vigente regolamento comunale ICI) per i quali esista una situazione di permanente inabilità lavorativa al 100%, certificata con modello A/SAN rilasciato dalla commissione per l’accertamento degli stati di invalidità civile o per inabilità parificabile al 100% da autocertificare;
2. di stabilire che l’equiparazione alle abitazioni principali, prevista all’art. 2 comma 1 del vigente Regolamento ICI, disposta ai sensi dell’art. 59, primo comma, lettera e), del D.Lgs. 446/97, in relazione alle abitazioni concesse in uso gratuito al parente in linea retta di primo grado o all’eventuale coniuge superstite del medesimo, a condizione che nelle stesse il parente in questione (ovvero l’eventuale coniuge superstite) abbia stabilito la propria residenza, deve intendersi tale solo in ordine all’aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali e alla sola detrazione di cui all’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 504/1992 (elevata a € 114,00) prevista per le stesse, mentre non opera in relazione alla detrazione di cui all’art. 8 comma 2-bis del citato D.Lgs. 504/1992;
3. di stabilire inoltre che, l’assimilazione all’abitazione principale, prevista all’art. 4 comma 5 del vigente Regolamento ICI, disposta ai sensi dell’art. 3 comma 56 della Legge 662 del 23/12/1996, in relazione alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da anziani o disabili che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente, deve intendersi tale solo in ordine all’aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali e alla sola detrazione di cui all’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 504/1992 (elevata a € 114,00) prevista per le stesse, mentre non opera in relazione alla detrazione di cui all’art. 8 comma 2-bis del citato D.Lgs. 504/1992;